Art.13 - Responsabile di Area
- Il/la Responsabile di Area assicura lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 12, come precisate nell’ambito dell’Atto di disciplina dell’organizzazione interna.
- In particolare, il/la Responsabile di Area:
a) garantisce l’indirizzo tecnico e operativo per assicurare livelli di omogeneità, standardizzazione e integrazione delle attività;
b) garantisce il coordinamento delle risorse umane e strumentali delle strutture afferenti anche mediante specifici piani per l’utilizzo ottimale delle risorse;
c) garantisce adeguati flussi informativi alla Direzione tecnica, circa l’attuazione a livello delle strutture afferenti dei piani, dei programmi e delle direttive direzionali;
d) propone al Direttore generale il conferimento degli incarichi di natura professionale da attribuire ai dirigenti assegnati alle strutture afferenti, specificandone la tipologia e le funzioni;
e) emette gli atti a contenuto tecnico relativi alle funzioni di competenza previste dall’Atto di disciplina dell’organizzazione interna di cui al precedente art. 4 co. 3;
f) organizza, coordina e gestisce i progetti complessi e le attività a contenuto tecnico con valenza regionale, nazionale e internazionale, assegnate dal Direttore tecnico. - Il/la Responsabile di Area adotta gli atti, anche a rilevanza esterna e i provvedimenti amministrativi afferenti alle sue funzioni e responsabilità come definite con l’Atto di disciplina dell’organizzazione interna e altresì tutti gli atti gestionali e organizzativi relativi alle risorse umane, strumentali e finanziarie attribuite dalla Direzione generale.
- Stipula accordi, convenzioni e protocolli limitatamente alle attività di competenza relativamente a più strutture afferenti, qualora dall’atto non insorgano fabbisogni di risorse umane, strumentali ed economiche aggiuntive rispetto agli atti di programmazione adottati dalla Direzione.
- Gli atti con contenuto dispositivo del/della Responsabile di Area assumono la forma del decreto, circolare, ordine di servizio.