Vai ai contenuti. | Spostati sulla navigazione

Sei in: Home Agenzia Atti fondamentali dell'Agenzia Regolamento di organizzazione Art. 4 Organizzazione interna

Art. 4 Organizzazione interna

  1. L’ Agenzia è organizzata sulla base di strutture costituite con riferimento ad attività aggregate secondo criteri di omogeneità per funzione o per materia, per consentire la realizzazione dei compiti dell’Agenzia. La responsabilità delle strutture è affidata a personale dirigenziale nel rispetto delle prerogative normative e contrattuali di riferimento.
  2. Le strutture sono dotate di autonomia gestionale nei limiti delle risorse assegnate e di autonomia tecnico professionale e si distinguono, secondo un criterio di responsabilità gerarchica e funzionale decrescente, in:
    a) Aree;
    b) Dipartimenti e Settori;
    c) Servizi territoriali e Unità Operative;
  3. Compiti, funzioni e responsabilità delle strutture sono definiti, in attuazione del presente Regolamento, con apposito Atto di disciplina dell’organizzazione interna approvato con decreto del Direttore generale.
  4. Per lo svolgimento organico e continuo di funzioni di studio, consulenza, elaborazione dei dati, nonché di funzioni operative, anche a contenuto specialistico, possono essere attribuiti appositi incarichi professionali a dirigenti dotati di autonomia tecnico professionale. Tali incarichi fanno riferimento a una Direzione o a una struttura.
  5. In relazione a esigenze di servizio, per lo svolgimento di funzioni che richiedono, nell’ambito di una Direzione o di una struttura, l’assunzione diretta di elevata responsabilità da parte di personale del comparto, possono essere istituiti incarichi di posizione o incarichi di funzione organizzativa o professionale;
  6. Per lo studio, l’approfondimento, l’istruttoria e la proposta su specifiche materie sono istituite con l’Atto di disciplina dell’organizzazione interna, di cui al precedente co. 3, apposite reti tematiche i cui membri operano senza esclusività di funzione e sono scelti tra gli operatori dell’Agenzia della dirigenza e del comparto, sulla base delle competenze e dell’esperienza maturata.
  7. Fatti salvi i casi in cui l’Atto di disciplina dell’organizzazione attribuisca il coordinamento dei lavori delle commissioni a specifiche strutture, il coordinatore delle commissioni viene scelto tra i membri delle stesse.
  8. Per la realizzazione di progetti o lo svolgimento di specifiche attività a carattere continuativo, ricorrente o comunque di durata superiore all’anno, anche a contenuto specialistico, possono essere previste modalità di organizzazione del lavoro in équipe.
  9. La formalizzazione dell’équipe e del/della dirigente responsabile del coordinamento della stessa avviene al momento della concertazione annuale degli obiettivi. .
  10. Il personale del comparto, facente parte dell’équipe, riferisce al/alla dirigente responsabile del coordinamento riguardo all’organizzazione del lavoro e al raggiungimento degli obiettivi.
  11. Per la realizzazione di progetti o lo svolgimento di specifiche attività a carattere temporaneo, anche a contenuto specialistico, possono essere previsti gruppi di lavoro il cui coordinamento può essere affidato a personale dirigenziale o del comparto

 [Sommario] [Articolo precedente] [Articolo successivo]

Azioni sul documento
Strumenti personali