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Sei in: Home Agenzia Atti fondamentali dell'Agenzia Regolamento di organizzazione Art. 3 Sistema di programmazione

Art. 3 Sistema di programmazione

  1. Il sistema di programmazione dell’Agenzia è costituito dai seguenti documenti:
    a) Piano triennale delle attività
    b) Budget economico;
    c) Piano Integrato di Attività e Organizzazione.
  2. La Carta dei servizi e delle attività costituisce elemento fondamentale di riferimento per l’Agenzia, anche per quanto attiene il sistema di programmazione e la formazione del budget economico.
  3. Sulla base della Carta dei servizi e delle attività e nel rispetto delle direttive approvate dalla Giunta Regionale ai sensi dell’articolo 15 della L.R. n. 30/2009, la Direzione generale predispone, entro i termini previsti dalla medesima legge, il Piano delle attività istituzionali che ARPAT è tenuta a svolgere nell’anno successivo, nonché le linee di intervento relative al biennio successivo e il budget economico.
  4. La Direzione generale predispone annualmente, anche sulla base degli indirizzi regionali, il Piano integrato di attività e organizzazione, come documento unico di programmazione e governance che assorbe il Piano della qualità della prestazione organizzativa, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il Piano Operativo del Lavoro Agile, il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale, il Piano delle Azioni Positive e il Piano della Formazione.
  5. I documenti di programmazione operativa adottati dall’Agenzia, rappresentano i documenti di riferimento per la definizione e assegnazione degli obiettivi ai/alle dirigenti e a tutto il personale e per la misurazione, valutazione e rendicontazione dei relativi risultati organizzativi ed individuali.
  6. Il Piano triennale delle attività, il Budget economico e la Programmazione della prestazione organizzativa sono adottati con decreto del Direttore generale, sentito il Comitato tecnico direzionale di cui al successivo articolo 16 e sono inviati alla Giunta Regionale per l’approvazione.

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