Art. 3 Sistema di programmazione
- Il sistema di programmazione dell’Agenzia è costituito dai seguenti documenti:
a) Piano annuale delle attività
b) Bilancio preventivo economico annuale e pluriennale;
c) Piano della qualità della prestazione organizzativa - La Carta dei servizi e delle attività costituisce elemento fondamentale di riferimento per l’Agenzia, anche per quanto attiene il sistema di programmazione e la formazione del bilancio.
- Sulla base della Carta dei servizi e delle attività e nel rispetto delle direttive approvate dalla Giunta Regionale ai sensi dell’articolo 15 della L.R. n. 30/2009, la Direzione generale predispone, entro i termini previsti dalla medesima legge, il Piano annuale delle attività istituzionali che ARPAT è tenuta a svolgere nell’anno successivo, nonché le linee di intervento relative al biennio successivo ed il bilancio preventivo economico annuale e pluriennale.
- Sulla base degi indirizzi regionali, la Direzione generale predispone annualmente, entro i termini previsti dalla Giunta Regionale, il Piano della qualità della prestazione organizzativa di cui al DPGR 33R/2010 "Regolamento di attuazione della Legge regionale 8 gennaio 2009, n.1", in cui sono definiti gli obiettivi, gli indicatori e i valori di riferimento su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei relativi risultati organizzativi e sono esplicitati gli obiettivi individuali del Direttrore generale.
- Il Piano della qualità della prestazione organizzativa, il Piano annuale delle attività e gli altri
eventuali documenti di programmazione operativa adottati dall'Agenzia, rappresentano i documenti di riferimento per la definizione e assegnazione degli obiettivi ai dirigenti e a tutto
il personale e per la misurazione, valutazione e rendicontazione dei relativi risultati organizzativi ed individuali. - Il Piano annuale delle attività, il Bilancio preventivo economico annuale e pluriennale ed il Piano della qualità della prestazione organizzativa sono adottati con decreto del Direttore generale, previo parere del Comitato tecnico direzionale di cui al successivo articolo 11 e sono inviati alla Giunta Regionale per l’approvazione.