Programmazione
Le modalità di programmazione delle attività di ARPAT sono definite dalla Legge Regionale n. 30 del 2009 e successive modifiche e integrazioni. In particolare la Legge 30 individua quattro strumenti:
- Carta dei Servizi
- Indirizzi regionali annuali
- Piano delle attività
- Piano della qualità della prestazione organizzativa
Il ciclo di programmazione si ripete ogni anno ed è scandito da varie tappe:
- entro il 30 settembre la Regione Toscana effettua una ricognizione dei fabbisogni espressi dagli enti di riferimeno istituzionale rispetto alle attività di interesse che esulano dalle attività a cui ARPAT è tenuta obbligatoriamente (cd. attività INO).
- entro il 31 ottobre la Giunta elabora gli indirizzi regionali per la redazione del piano di attività da parte di ARPAT;
- entro il 30 novembre il Direttore generale di ARPAT elabora, sulla base degli indirizzi ricevuti, il piano delle attività e lo trasmette alla Regione, unitamente al bilancio preventivo economico per l'approvazione da parte della Giunta.
- entro il 31 gennaio la Giunta regionale approva il Piano delle qualità della prestazione organizzativa, predisposto in coerenza con il piano di attività dal Direttore generale di ARPAT. Tale piano definisce gli obiettivi, gli indicatori e i valori attesi su cui si basano la misurazione e la valutazione dei risultati organizzativi dell'anno di riferimento.
Dal punto di vista della rendicontazione delle attività ARPAT è tenuta a redigere una relazione sull'avanzamento del piano di attività secondo le modalità previste nel piano stesso. Per quanto concerne la performace ARPAT elabora inoltre la relazione sulla qualità della prestazione organizzativa e la invia alla Giunta regionale per l'approvazione da effettuarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo.