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Sei in: Home Agenzia Atti fondamentali dell'Agenzia Regolamento di organizzazione Art. 14 Direttore amministrativo

Art. 14 Direttore amministrativo

  1. Il Direttore amministrativo (DA) contribuisce al governo di ARPAT assumendo diretta responsabilità delle funzioni assegnate, sovrintende alle articolazioni organizzative della Direzione amministrativa e coadiuva il DG anche con la formulazione di proposte e pareri.
  2. Il DA governa e sovrintende a tutte le attività amministrative secondo le modalità proprie dell’indirizzo e del controllo, con particolare riferimento agli aspetti giuridico-amministrativi ed economico-finanziari, al buon andamento e all’imparzialità dell’azione amministrativa, alla regolarità e correttezza delle attività amministrative, alla efficacia e all’efficienza dei processi amministrativi.
  3. Garantisce, mediante le articolazioni organizzative della Direzione amministrativa, le attività operative individuate con l’Atto di disciplina dell’organizzazione interna di cui all’articolo 4, comma 3 del presente Regolamento.
  4. Supporta la Direzione generale nella predisposizione del Budget economico dell’Agenzia corredato dal Programma degli investimenti e del Bilancio di esercizio e della relazione sui risultati conseguiti nonché, per quanto di competenza, alla predisposizione degli altri piani e programmi di cui al precedente articolo 3.
  5. Il DA esercita altresì le competenze delegate dal DG e quelle assegnate specificatamente dalla normativa.
  6. Il DA adotta gli atti, anche a rilevanza esterna e i provvedimenti amministrativi afferenti alle sue funzioni e responsabilità e altresì tutti gli atti gestionali e organizzativi relativi alle risorse umane, strumentali ed eventualmente finanziarie attribuite.
  7. Gli atti con contenuto dispositivo del DA vengono assunti nella forma del decreto, circolare, ordine di servizio.

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