Art. 1 Natura giuridica e principi organizzativi
- Il presente Regolamento sancisce i principi relativi al funzionamneto dell'Agenzia, disciplina le funzioni e gli strumenti adeguati per garantire lo svolgimento uniforme e omogeneo su tutto il territorio regionale delle attività, definendo gli aspetti fondamentali del proprio assetto organizzativo, secondo le disposizioni di cui alla L. 28 giugno 2016, n. 132 “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale”, alla L.R. 22 giugno 2009, n. 30 “Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)” e s.m.i. e nel rispetto della normativa in materia di pubblico impiego e dei contratti collettivi vigenti del Comparto della sanità e dell’Area delle funzioni locali.
- ARPAT, ai sensi dell’articolo 3 della L.R. n. 30/2009, è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico dotato di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile.
- ARPAT garantisce l’imparzialità e la terzietà nell’esercizio delle funzioni a essa affidate dalla L.R. n. 30/2009, la trasparenza e la diffusione delle informazioni ambientali acquisite nel corso delle attività svolte.
- ARPAT concorre al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile della salvaguardia e della promozione della qualità dell’ambiente e della tutela delle risorse naturali in Toscana, anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana. A tal fine persegue l’obiettivo di assicurare un più ampio quadro conoscitivo relativo alle pressioni esercitate sull’ambiente e ai relativi impatti che possano modificarne lo stato al fine di perseguire un sempre maggiore livello di protezione ambientale.
- La tipologia, il livello, i soggetti beneficiari, il costo unitario, i tempi di erogazione delle attività e l’eventuale fonte normativa o l’atto di programmazione che prevede tali attività sono descritti nella Carta dei servizi e delle attività di cui all’articolo 13 della LR. n. 30/2009.
- I processi di ARPAT, intesi come insiemi di attività correlate e finalizzate al raggiungimento di obiettivi agenziali, si distinguono in processi primari, finalizzati alla realizzazione delle attività istituzionali esplicitate nella Carta dei servizi e delle attività, in processi di governo, finalizzati alla definizione delle politiche, degli indirizzi e dei programmi per la realizzazione ed il miglioramento dei processi primari e in processi di supporto, finalizzati alla fornitura delle risorse, degli strumenti e delle conoscenze necessarie alla realizzazione dei processi primari.
- L’assetto organizzativo di ARPAT è improntato al principio della responsabilità personale di ogni singolo/a dirigente e operatore/operatrice del comparto, nell’esercizio delle funzioni che a loro competono, secondo la normativa vigente e nel rispetto delle prerogative sindacali.
- L’assetto organizzativo di ARPAT è improntato a garantire l’autonomia tecnico scientifica della propria attività e altresì al principio della separazione tra le strutture che espletano l’attività di controllo ambientale e le strutture che espletano le altre attività dell’Agenzia, fermo restando il necessario e opportuno interscambio di informazioni tecniche.
- ARPAT privilegia nei propri metodi e percorsi operativi la cooperazione, l’integrazione e la trasversalità delle attività, lavorando per processi e per obiettivi, al fine di ottenere risultati misurabili.