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Sei in: Home Agenzia Atti fondamentali dell'Agenzia Legge regionale n. 30/2009 Art. 8 Attività di supporto tecnico-scientifico

Art. 8 Attività di supporto tecnico-scientifico

1. In coerenza con le funzioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), della l. 132/2016, le attività di supporto tecnico-scientifico di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), consistono nell’assistenza tecnico-scientifica fornita agli enti di cui all’articolo 5 nell’esercizio delle loro funzioni amministrative in materia ambientale, con particolare riferimento a:
a) formulazione di contributi tecnico-istruttori,valutazioni e pareri tecnici, funzionali o propedeutici all’espletamento dei procedimenti amministrativi;
b) esecuzione di prestazioni tecnico-scientifiche, analitiche e di misurazione;
c) supporto tecnico-scientifico per la predisposizione di norme, regolamenti, piani e programmi in campo ambientale, con particolare riferimento ai quadri conoscitivi.

2. La Regione, ai sensi del comma 1, si avvale dell’ARPAT per la formulazione di contributi tecnico-istruttori, valutazioni e pareri tecnici, propedeutici all’espletamento dei procedimenti amministrativi di propria competenza, con particolare riferimento alle autorizzazioni ambientali, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui ai commi 3 e 4 e dalla carta di cui all’articolo 13.

3. La Giunta regionale, con regolamento, individuai casi in cui il rilascio dei provvedimenti nell’ambito delle funzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2, è espressamente subordinato alla preventiva acquisizione di valutazioni tecniche dell’ARPAT ai sensi dell’articolo 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sulprocedimento amministrativo).

4. Il regolamento di cui al comma 3, nel rispetto della normativa di settore, assicura la coerenza dei termini di rilascio di valutazioni tecniche e contributi tecnici con termini perentori previsti dagli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990, prevedendo i rimedi in caso di mancato rilascio degli stessi nei termini.

 

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