Art. 7 Attività di controllo ambientale
1. In coerenza con le funzioni di controllo ambientale di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della l. 132/2016, le attività di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), consistono nel campionamento, nell’analisi e misura, nel monitoraggio e nell’ispezione, aventi ad oggetto lo stato delle componenti ambientali, delle pressioni e degli impatti, nonché nella verifica delle forme di autocontrollo previste dalle normative comunitarie e statali vigenti.
2. Le funzioni di controllo sono esercitate dal personale incaricato degli interventi ispettivi ai sensi dell’articolo 35, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 14 comma 1, della l. 132/2016 e altresì secondo gli indirizzi regionali per la programmazione delle attività di ARPAT di cui all’articolo 15. Tali funzioni possono essere svolte anche sulla base di progetti speciali relativi a specifiche problematiche ambientali, in attuazione della normativa di settore e delle politiche regionali in materia ambientale.
3. Nell’ambito delle attività di controllo, il personale di cui all’articolo 35, individuato in attuazione dell’articolo 14, comma 7, della l. 132/2016, esercita altresì funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.
4. Le attività di controllo possono essere attivate anche su segnalazione dei cittadini.