Art. 9 Direttore tecnico
- Il DT contribuisce al governo di ARPAT assumendo diretta responsabilità delle funzioni ad esso assegnate, sovrintende alle articolazioni organizzative della Direzione tecnica e coadiuva il DG anche con la formulazione di proposte e pareri.
- Governa e sovrintende a tutte le attività tecniche secondo le modalità proprie dell’indirizzo e del controllo, con particolare riferimento agli aspetti tecnico-scientifici, al buon andamento e all’imparzialità dei processi di tutela ambientale, alla regolarità, correttezza, efficacia ed efficienza degli stessi.
- Garantisce, mediante le articolazioni organizzative della Direzione tecnica, le attività operative individuate con l’Atto di disciplina dell’organizzazione interna di cui all’articolo 4, comma 3 del presente Regolamento.
- Collabora con la Direzione generale nella predisposizione del Piano annuale delle attività e nella redazione delle relazioni periodiche e finali sui risultati conseguiti.
- Il DT esercita altresì le competenze delegate dal DG e quelle assegnate specificatamente dalla normativa. In particolare esercita le funzioni di coordinamento, indirizzo e controllo sulle attività tecniche relative alle matrici ambientali.
- Il DT adotta gli atti anche a rilevanza esterna ed i provvedimenti amministrativi afferenti le sue funzioni e responsabilità e altresì tutti gli atti gestionali ed organizzativi relativi alle risorse umane, strumentali ed eventualmente finanziarie attribuite.
- Gli alti con contenuto dispositivo del DT vengono assunti nella forma del decreto, circolare, ordine di servizio.
- Il DT partecipa, in qualità di membro, al Comitato tecnico permanente del Consiglio Federale istituito presso l’ISPRA.