Art. 6 Dirigenti con incarico di responsabilità di struttura
- I dirigenti con incarico di responsabilità di struttura, nell’espressione della propria autonomia tecnico professionale, adottano gli atti anche a rilevanza esterna ed i provvedimenti amministrativi afferenti le funzioni e le responsabilità definite con l’Atto di disciplina dell’organizzazione interna, per le strutture di cui sono titolari. Adottano altresì tutti gli atti gestionali ed organizzativi relativi alle risorse umane, strumentali ed eventualmente finanziarie attribuite.
- I dirigenti con incarico di responsabilità di struttura adottano altresì gli atti di gestione ed i provvedimenti amministrativi che costituiscono espressione di poteri di gestione delegati dal Direttore generale.
- Gli atti con contenuto dispositivo dei dirigenti con incarico di responsabilità di struttura assumono la forma di decreti, circolari e ordini di servizio.
- In particolare, i dirigenti con incarico di responsabilità di struttura:
a) hanno poteri di coordinamento delle articolazioni organizzative ricomprese nella struttura di cui hanno responsabilità, ferme restando l’autonomia e la responsabilità tecnico professionale dei singoli Dirigenti che operano all’interno della propria struttura:
b) hanno potere di coordinamento e controllo delle attività e dei procedimenti attribuiti ai dirigenti con incarico professionale assegnati alla propria struttura;
c) gestiscono il personale assegnato, individuandone i compiti, promovendo percorsi formativi, curandone l’orientamento al risultato e provvedendo alla valutazione annuale:
d) hanno poteri di formalizzazione del lavoro di équipe e di assegnazione dei relativi obiettivi e responsabilità, nonché di nomina di gruppi di lavoro.