Art. 24 Norme finali
- Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività dell’atto di approvazione della Giunta regionale.
- Le attività e le funzioni citate nel presente Regolamento sono definite con l’Atto di disciplina dell’organizzazione interna di cui all’articolo 4, comma 3 e con appositi e successivi atti del DG.
- Gli atti di cui al comma 2 sono adottati nel rispetto degli istituti di partecipazione sindacale previsti dai contratti collettivi vigenti del comparto sanità e dell’Area delle funzioni locali.
- L’uso nel presente Regolamento e nei successivi atti di cui al comma 2, del genere maschile per indicare i soggetti titolari di funzioni e responsabilità deriva dalle dizioni previste nella L.R. n. 30/2009.