Art. 17 Norme finali
- Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività dell'atto di approvazione della Giunta regionale.
- Le attività e le funzioni citate nel presente Regolamento sono definite con l’Atto di disciplina
dell’organizzazione interna di cui all’articolo 4, comma 3 e con appositi e successivi atti del
DG. - Gli atti di cui al comma 2 sono adottati nel rispetto degli istituti di partecipazione sindacale
previsti dai contratti collettivi vigenti del comparto sanità. - L’uso nel presente Regolamento e nei successivi atti di cui al comma 2, del genere maschile per indicare i soggetti titolari di funzioni e responsabilità è dovuto a mere esigenze di semplicità nella redazione dei testi e pertanto è da intendersi riferito a tutti i generi.