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Sei in: Home Agenzia Atti fondamentali dell'Agenzia Regolamento di organizzazione Art. 10 Direttore tecnico

Art. 10 Direttore tecnico

  1. Il Direttore tecnico (DT) contribuisce al governo di ARPAT assumendo diretta responsabilità delle funzioni assegnate, sovrintende alle articolazioni organizzative della Direzione tecnica e coadiuva il DG anche con la formulazione di proposte e pareri.
  2. Governa e sovrintende a tutte le attività tecniche secondo le modalità proprie dell’indirizzo e del controllo, con particolare riferimento agli aspetti tecnico-scientifici e operativi, al buon andamento e all’imparzialità dei processi di tutela ambientale, alla regolarità, correttezza, efficacia ed efficienza degli stessi.
  3. Garantisce, mediante le articolazioni organizzative della Direzione tecnica, le attività operative individuate con l’Atto di disciplina dell’organizzazione interna di cui all’articolo 4, comma 3 del presente Regolamento.
  4. Collabora con la Direzione generale alla predisposizione del Piano delle attività e alla redazione delle relazioni periodiche e finali sui risultati conseguiti nonché, per quanto di competenza, alla predisposizione degli altri piani e programmi di cui al precedente articolo 3.
  5. Il DT esercita altresì le competenze delegate dal DG e quelle assegnate specificatamente dalla normativa. In particolare, esercita le funzioni di coordinamento, indirizzo e controllo sulle attività tecniche relative alle matrici ambientali.
  6. Il DT adotta gli atti anche a rilevanza esterna e i provvedimenti amministrativi afferenti alle sue funzioni e responsabilità e altresì tutti gli atti gestionali e organizzativi relativi alle risorse umane, strumentali ed eventualmente finanziarie attribuite.
  7. Gli atti con contenuto dispositivo del DT vengono assunti nella forma del decreto, circolare, ordine di servizio.
  8. Il DT assicura il raccordo e coordinamento:
    a) per quanto riguarda le attività istituzionali concernenti le attività di supporto tecnico scientifico, con le Direzioni regionali che si occupano del rilascio delle autorizzazioni ambientali e delle attività conoscitive e istruttorie urbanistiche relativamente ai contributi ambientali;
    b) per quanto riguarda le attività istituzionali concernenti le attività di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale, con le Direzioni regionali che si occupano del rilascio delle autorizzazioni ambientali, delle attività di pianificazione relativamente ai contributi ambientali, di sanità, di sistemi informativi e Sistema Informativo Territoriale Regionale ed Ecosistema Informativo Regionale Integrato per il Governo del Territorio.
  9. Il DT assicura la valorizzazione delle attività riconducibile al Programma ambiente e salute.
  10. Il DT, laddove nominato dal Consiglio del Sistema nazionale, partecipa, in qualità di membro, al Comitato tecnico operativo istituito presso l’ISPRA.

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