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Adottati i criteri ambientali minimi per forniture e noleggio di prodotti tessili
Pubblicato in G.U. il Decreto 30 giugno 2021 del Ministero della Transizione Ecologica, che intende ridurre l’inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso, promuovendo la filiera dei prodotti riutilizzabili più volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili
Pubblicato nella G.U. del 30 giugno 2021 il Decreto del Ministero della Transizione ecologica (MiTE) "Adozione dei criteri ambientali minimi per forniture e noleggio di prodotti tessili, ivi inclusi mascherine filtranti, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale nonché servizio integrato di ritiro, restyling e finissaggio dei prodotti tessili".
Lo scopo è quello di fornire un contributo al raggiungimento degli obiettivi definiti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (Decreto del Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico e dell'Economia e delle Finanze 11 aprile 2008, adottato ai sensi dell'art. 1, c. 1126 e 1127 della L. n. 296/2006).
In questo modo si intende ridurre gli impatti ambientali connessi ai contratti pubblici per le forniture di prodotti tessili, individuando i Criteri Ambientali Minimi (CAM) a cui le PA si dovranno attenere nelle procedure d'acquisto di beni e servizi. Le stazioni appaltanti, infatti, ai sensi dell’art. 34 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione», inserendo obbligatoriamente, nella documentazione progettuale e di gara, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto.
In particolare, le specifiche tecniche previste per le forniture e il noleggio di prodotti tessili, riguardano:
- la restrizione di sostanze chimiche pericolose da testare sul prodotto finito
- la durabilità e altre caratteristiche tecniche
- la riutilizzabilità della biancheria da letto e da tavola e la progettazione per il riutilizzo di capi di abbigliamento “complessi”
- l’etichetta per la manutenzione
- gli imballaggi.
Tra le finalità del documento vi è anche quella di ridurre l’inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi di protezione individuale monouso, come le mascherine, prevenendo la produzione dei rifiuti di questo tipo, che, dall’inizio della Pandemia, ha fatto registrare un aumento esponenziale, come riportato dalla relazione della Commissione ecomafia su Covid-19 e ciclo dei rifiuti.
Attualmente il progresso tecnico e l'evoluzione della normativa ambientale e dei mercati di riferimento consentono di migliorare i requisiti di qualità ambientale dei prodotti tessili acquisiti dalla pubblica amministrazione, in modo da perseguire con maggiore efficacia gli obiettivi ambientali. Per questo i nuovi criteri ambientali minimi relativi alle mascherine filtranti e, ove possibile, ai dispositivi di protezione individuale e ai dispositivi medici, dovranno tenere conto della sicurezza dei lavoratori e della tutela della salute ma puntare anche alla riutilizzabilità dei prodotti, meglio se confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili.
Il decreto fornisce anche precise definizioni, intendendo per prodotti tessili:
- abbigliamento e accessori composti per almeno l'80% in peso da fibre tessili
- prodotti tessili per uso in ambienti interni, composti per almeno l'80% in peso da fibre tessili
- stoffe ed altri articoli tessili composti per almeno l'80% in peso da fibre tessili destinati all'uso in ambienti esterni.
Inoltre fornisce anche la definizione di servizio integrato di ritiro, restyling e finissaggio dei prodotti tessili, specificando che l'attività comprende il ritiro degli articoli della stazione appaltante o acquistati dalla stazione appaltante usati; la relativa trasformazione per mezzo di tutti o parte dei seguenti processi: la modifica del taglio, la nobilitazione, la finitura, l'aggiunta di eventuali componenti nuovi, il confezionamento, la successiva consegna degli articoli rinnovati. L'attività è finalizzata al recupero del tessuto originale per quanto tecnicamente possibile.
Il decreto indica altresì come integrare i criteri sociali nelle forniture di prodotti tessili, considerando che il settore tessile è ad alto rischio di lesione dei diritti umani e del diritto al lavoro dignitoso.
Tali criteri, che riguardano la fase della selezione dei candidati, dell’aggiudicazione dell’appalto (criteri ai quali attribuire punteggi ponderativi) e della sua esecuzione, sono, tuttavia, facoltativi poiché non rientrano nell’ambito di applicazione oggettiva del citato art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016.
Infine, una volta entrato in vigore, il 12 settembre 2021, il recente decreto abrogherà il precedente, ovvero il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato in data 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2017.
Testo di Stefania Calleri e Simone Ricotta
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