Il potere di prescrizione
La legge 68/2015 ha introdotto nel Testo Unico ambientale (D.Lgs. 152/06) una nuova parte (VI-bis) che prevede il potere di prescrizione.
L’art. 1, co. 9, L. 68/2015 dispone l'inserimento all’interno del D.lgs. 152/06, di una Parte Sesta-bis dedicata all’estinzione di determinati reati contravvenzionali in materia ambientale mediante una specifica procedura che consiste nell’adempimento delle prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza e nel pagamento di una somma determinata a titolo di sanzione pecuniaria.
Il campo di applicazione della procedura di estinzione dei reati ambientali riguarda le sole ipotesi contravvenzionali previste dal D.Lgs. 152/06 che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette (v. art. 318-bis, D.Lgs.152/06).
La novità introdotta dalla Legge 68/2015 consiste nel prevedere che l’organo di vigilanza con funzione di polizia giudiziaria “impartisca al contravventore un’apposita prescrizione”, asseverata da un soggetto tecnico con competenza nella materia. La norma ricalca quanto previsto dal D.Lgs. 785/94 per l'estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, con gli adattamenti necessari alle peculiarità della normativa ambientale.
ARPAT, in quanto organo di vigilanza che opera in campo ambientale con personale ispettivo dotato di qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria, rientra senza dubbio tra i soggetti tenuti a dare applicazione alle nuove disposizioni contenute nella legge 68.
A tale proposito, il Direttore Tecnico di ARPAT ha predisposto alcune circolari contenenti indicazioni operative per il personale dell'Agenzia ai fini dell’applicazione della suddetta legge, che si sofferma in particolare sul potere prescrittivo impartito dagli organi di vigilanza e sull’asseverazione delle prescrizioni.