La procedura che si applica per le prescrizioni
Premesso che la nuova procedura di estinzione dei reati si applica alle sole ipotesi contravvenzionali previste dal D. Lgs. 152/06 che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto di danno alle risorse ambientali, urbanistiche e paesaggistiche, per ciascuna attività ispettiva dovrà essere condotta una specifica valutazione atta a verificare tali circostanze.
Per ogni contravvenzione accertata, dove non ci siano elementi ritenuti sufficienti o attuali per potere ravvisare il danno o il manifestarsi di un pericolo concreto e attuale di danno, il personale di vigilanza con qualifica di UPG (ufficiale di polizia giudiziaria) procede all’individuazione delle prescrizioni atte a riportare la condotta nell’ambito della liceità, fissando un termine per la regolarizzazione.
Questo non dovrà essere superiore al tempo tecnicamente necessario, e potrà essere prorogato per una solo volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a 6 mesi, in presenza di specifiche e documentate circostanze non attribuibili al contravventore.
Non si darà luogo all’attivazione del potere prescrittivo nel caso di:
- ipotesi di reato contravvenzionale già configurate dal D.Lgs. 152/06 come reati di evento consistenti in un danno/pericolo concreto e attuale di danno (es abbandono e deposito incontrollato di rifiuti),
- in tutti i casi in cui le conseguenze del reato non lo consentano.
Di tale evenienza dovrà essere sempre data evidenza nella comunicazione di notizia di reato.
In questi casi, deve essere valutata la necessità di proporre alle autorità amministrative competenti i necessari provvedimenti atti a rimuovere il pericolo di danno, impedire l’aggravarsi del danno, ripristinare lo stato dell’ambiente.
Nell’esercizio del potere di prescrizione, il personale di vigilanza, con qualifica di UPG, dovrà comunque inoltrare al PM la comunicazione di notizia di reato. Questo potrà accadere:
- contestualmente al potere prescrittivo, indicando nella notizia di reato le prescrizioni impartite;
- in un momento successivo, nel caso in cui l’elaborazione delle prescrizioni risulti complessa, potrà essere indicato nella comunicazione di reato solo l’avvio del procedimento di individuazione delle prescrizioni, che verranno poi inviate in un momento successivo.
Per quanto riguarda il potere di asseverazione delle prescrizioni, con riferimento alle attività istituzionali dell’Agenzia, è previsto che tale compito sia a carico dei Responsabili delle strutture, a cui fanno capo i diversi procedimenti di controllo, individuati in base alle previsioni degli atti organizzativi vigenti in Agenzia.
Questi dovranno fornire agli operatori di vigilanza tutte le indicazioni ed assicurare collaborazione per formulare prescrizioni corrette. L’ asseverazione delle prescrizioni avviene con l’apposizione della sottoscrizione dei responsabili in calce alle prescrizioni medesime, dopo avere valutato positivamente:
- l’efficacia e la pertinenza delle prescrizioni rispetto agli obiettivi che si pongono (ivi inclusa una verifica circa la chiarezza e non equivocità delle stesse);
- la congruità dei tempi concessi per la regolarizzazione
- la presenza di criteri chiari per valutarne l’osservanza.
Nel caso in cui l’Agenzia riceva richieste di asseverazione da parte di altri organi di polizia giudiziaria per reati ambientali di natura contravvenzionale, ricadenti nelle proprie competenze, si dovrà procedere nell’ottica della collaborazione tra enti.
L’asseverazione, anche in questo caso, è compito del responsabile della struttura competente per le attività di controllo del caso.
Infine, entro 60 gg. dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata. Due le ipotesi che si possono verificare:
- in caso di adempimento, il contravventore paga in sede amministrativa, entro 30 gg, una somma pari ad un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, l'adempimento e il pagamento estinguono il reato, rimane, comunque, necessaria la valutazione del PM e la sua richiesta di archiviazione;
- in caso di inadempimento, l’organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero ed al contravventore entro 90 gg dal termine fissato nella prescrizione.
Ulteriori indicazioni operative e la modulistica utile ai fini dell’applicazione della L. 68/2015 sono disponiili nelle circolari del Direttore tecnico ARPAT