Art. 19 Responsabile di Dipartimento
- Il/la Responsabile del Dipartimento assicura lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 18, comma 1, come precisate nell’ambito dell’Atto di disciplina dell’organizzazione interna, secondo gli indirizzi e le direttive tecniche impartite dalla Direzione tecnica e dall’Area cui afferiscono.
- In particolare, il/la Responsabile del Dipartimento:
a) garantisce il coordinamento, la programmazione e lo svolgimento delle attività di competenza;
b) garantisce adeguati flussi informativi e relaziona al/alla Responsabile dell’Area cui afferiscono, circa l’attuazione a livello dipartimentale dei piani, dei programmi e delle direttive direzionali;
c) garantisce lo svolgimento dei processi secondo criteri di omogeneità, standardizzazione e integrazione delle attività;
d) propone al Direttore generale, sentito il/la Responsabile dell’Area cui afferiscono, il conferimento degli incarichi di natura professionale da attribuire ai dirigenti assegnati al Dipartimento, specificandone la tipologia e le funzioni;
e) emette gli atti a contenuto tecnico relativi alle funzioni di competenza previste dall’Atto di disciplina dell’organizzazione interna di cui al precedente art. 4 co. 3. - Il/la Responsabile del Dipartimento adotta gli atti, anche a rilevanza esterna e i provvedimenti amministrativi afferenti alle proprie funzioni e responsabilità come definite con l’Atto di disciplina dell’organizzazione interna e altresì tutti gli atti gestionali e organizzativi relativi alle risorse umane, strumentali e finanziarie attribuite dalla Direzione generale.
- Stipula accordi, convenzioni e protocolli limitatamente alle attività di competenza del Dipartimento, qualora dall’atto non insorgano fabbisogni di risorse umane, strumentali ed economiche aggiuntive rispetto agli atti di programmazione adottati dalla Direzione.
- Gli atti con contenuto dispositivo del/della Responsabile del Dipartimento assumono la forma del decreto, circolare, ordine di servizio.