Art. 4 Definizioni
1. Ai fini della presente legge valgono le definizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), c), d) ed e), della l. 132/2016.
2. Ai fini della presente legge valgono altresì le seguenti definizioni:
a) livello regionale delle attività: indicazione di standard quantitativi e qualitativi superiori rispetto ai livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), ed all’articolo 9 della l. 132/2016;
b) controllo ambientale: il complesso delle attività di cui all’articolo 7, pianificate al fine di garantire un elevato ed omogeneo livello di protezione ambientale,nel rispetto delle normative vigenti ed altresì delle prescrizioni contenute nei provvedimenti amministrativi attuativi delle normative medesime;
c) carta dei servizi e delle attività, di seguito denominata “carta”, come definita all’articolo 13, comprensiva dei contenuti previsti dal Catalogo nazionale di cui all’articolo 9, comma 2, della l. 132/2016.