Art. 27 Collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nominati dal Consiglio regionale, che ne individua anche il presidente.
2. Il collegio assume validamente le proprie determinazioni con la presenza di due componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente e, in assenza del presidente, prevale il voto del membro più anziano.
3. La durata in carica del collegio dei revisori coincide con quella della legislatura regionale e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.
4. Al Presidente ed agli altri componenti del Collegio spetta un’indennità annua la cui entità è stabilita in misura pari, rispettivamente, al 7 per cento ed al 5 per cento dell’indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale.
5. Ai componenti il collegio dei revisori residenti in sede diversa da quella dell’ARPAT è dovuto inoltre, quando si rechino alle sedute dell’organo di controllo, il rimborso delle spese in analogia a quanto previsto dalla normativa vigente per i dirigenti regionali.
6. [Abrogato]