Vai ai contenuti. | Spostati sulla navigazione

Sei in: Home Agenzia Atti fondamentali dell'Agenzia Legge regionale n. 30/2009 Art. 26 Direttore tecnico e direttore amministrativo

Art. 26 Direttore tecnico e direttore amministrativo

1. Alla direzione tecnica ed amministrativa dell’ARPAT sono preposti, rispettivamente, un direttore tecnico ed un direttore amministrativo.

2. Il direttore tecnico e il direttore amministrativo coadiuvano il direttore generale, anche mediante la formulazione di proposte e pareri, nello svolgimento dei compiti di cui all’articolo 25. Essi sovrintendono, rispettivamente, allo svolgimento dell’attività tecnico-scientifica ed a quella di gestione amministrativa dell’ARPAT, delle quali hanno la responsabilità diretta, per le funzioni loro attribuite dal direttore generale.

3. Il direttore tecnico e il direttore amministrativo sono nominati dal direttore generale, che provvede alla stipulazione del relativo contratto di diritto privato.

4. Il contratto di lavoro si risolve di diritto decorsi sessanta giorni dalla nomina del nuovo direttore generale.

5. I contratti di cui al comma 3, sono stipulati con soggetti dotati di professionalità adeguata alle rispettive funzioni da svolgere. Tali soggetti devono:
a) risultare in possesso di diploma di laurea conseguito in un corso di durata almeno quadriennale;
b) avere maturato un’esperienza almeno quinquennale in qualifiche dirigenziali di enti o aziende pubbliche o private nonchè, per quanto riguarda il direttore tecnico, avere conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica, desumibile da documentate esperienze di lavoro.

6. Il trattamento economico spettante al direttore tecnico e al direttore amministrativo è stabilito in misura non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica ed amministrativa e comunque non superiore al 90 per cento del trattamento del direttore generale.

7. Al direttore tecnico e al direttore amministrativo si applica la disposizione di cui all’articolo 22, commi da 5 a 8.

 

[Sommario] [Articolo precedente] [Articolo successivo]

Azioni sul documento
Strumenti personali