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Sei in: Home Agenzia Atti fondamentali dell'Agenzia Legge regionale n. 30/2009 Art. 19 Sistema informativo regionale ambientale (SIRA)

Art. 19 Sistema informativo regionale ambientale (SIRA)

1. L’ARPAT provvede alla raccolta dei dati acquisiti nell’esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 10 tramite il sistema informativo regionale ambientale (SIRA).

2. Il SIRA è parte integrante del sistema informativo regionale, secondo la normativa e le disposizioni regionali in materia. Il SIRA si raccorda in tale quadro con il sistema informativo geografico regionale di cui alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) ed opera come riferimento regionale rispetto al corrispondente sistema informativo nazionale ambientale.

3. Le basi dati del SIRA e i relativi servizi sono costituiti e gestiti dall’ARPAT nel quadro della normativa nazionale e nel rispetto delle norme e disposizioni regionali in materia di società dell’informazione e di sistema informativo regionale.

 

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