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Sei in: Home Agenzia Atti fondamentali dell'Agenzia Legge regionale n. 30/2009 Art. 18 Oneri economici a carico dei privati per lo svolgimento di attività istituzionali dell'ARPAT

Art. 18 Oneri economici a carico dei privati per lo svolgimento di attività istituzionali dell'ARPAT

1. I costi delle attività istituzionali rese ai soggetti privati di cui all’articolo 11, comma 4, sono a totale carico del soggetto privato richiedente e versati direttamenteall’ARPAT.

1 bis. Gli oneri a copertura dei costi delle eventuali attività svolte dall’ARPAT ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della l. 132/2016 sono posti a carico dei gestori,sulla base di tariffe nazionali approvate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Nel caso in cui vengano accertate irregolarità nella gestione di un impianto o nello svolgimento di un’attività, ovvero il superamento dei limiti fissati dalle normative vigenti o l’inosservanza di prescrizioni indicate nei provvedimenti autorizzativi o di valutazione di impatto ambientale, i costi delle attività di controllo ulteriori rispetto a quelle finanziate con i contributi di cui all’articolo 17 della Regione e degli altri enti, sono posti a carico dei titolari o dei gestori degli impianti e delle attività medesime. Il costo complessivo delle ulteriori attività di controllo è definito dalla Regione o dagli altri enti di cui agli articoli 5 e 10 a favore dei quali sono svolte, su proposta dell’ARPAT.

3. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 1 bis e 2, i costi delle attività rese dall’ARPAT a seguito di specifici accordi stipulati tra la Regione e soggetti privati in attuazione del principio di precauzione di cui all’articolo 3 ter del d.lgs. 152/2006, e recepiti nel piano triennale delle attività di cui all’articolo 16, possono essere posti a carico dei soggetti privati sottoscrittori. Gli oneri a copertura delle attività rese dall’ARPAT sono quantificati nell’ambito di tali accordi e versati direttamente all’ARPAT.

 

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