Serbatoi interrati
- Quale normativa regola la gestione dei serbatoi interrati?
- Quali adempimenti spettano al proprietario di un serbatoio interrato?
- Se voglio dismettere un serbatoio interrato devo chiedere un’autorizzazione?
- Se voglio rimuovere un serbatoio interrato in proprietà privata cosa devo fare?
Quale normativa regola la gestione dei serbatoi interrati?
Attualmente non si ha una specifica normativa nazionale di riferimento. La carenza di una norma si avverte , in particolare in fase di gestione e manutenzione dei serbato: le azioni manutentive e di controllo messe in atto in questa fase sono determinanti per la tutela del suolo e delle acque sotterranee in quanto consentono di assicurare il buono stato di conservazione del manufatto o, comunque, di intervenire tempestivamente in caso di perdite. Pertanto, allo stato attuale, si può fare riferimento alle disposizioni degli Enti Locali, alla normativa di carattere generale relativa alle bonifiche e a quella relativa ai rifiuti ed alle Linee Guida di ARPA Lombardia, che costituiscono di fatto una buona norma tecnica diffusamente applicata.
Quali adempimenti spettano al proprietario di un serbatoio interrato?
Al proprietario di un serbatoio interrato compete:
- l’esecuzione dei controlli (da realizzare da parte di soggetti competenti qualificati);
- la custodia del registro delle verifiche/manutenzioni effettuate (che riporta i risultati dei controlli).
Se voglio dismettere un serbatoio interrato devo chiedere un’autorizzazione?
La dismissione di un serbatoio che conteneva prodotti petroliferi (gasolio, benzina, gasolio agricolo) è soggetta ad autorizzazione da parte della Regione Toscana (Direzione Ambiente ed Energia, Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamento atmosferico) per depositi superiori a:
- 10 m3 se ad uso commerciale (art. 2 del RDL n. 2018/1936);
- 25 m3 se ad uso privato, sia ad uso riscaldamento che industriale o agricolo (art. 11 del RDL n. 1741/1933).
Al di fuori di questi casi, se previsto in specifici regolamenti locali, dovrà esserne data comunicazione al Comune (ufficio ambiente).
Se voglio rimuovere un serbatoio interrato in proprietà privata cosa devo fare?
Il serbatoio non più utilizzato può considerarsi rifiuto: al momento in cui si decide di rimuoverlo – affidandosi ad una ditta specializzata – è preferibile procedere secondo queste fasi:
- verifica dell’integrità del serbatoio;
- pulizia con completo svuotamento del serbatoio e delle tubazioni dai fluidi o residui ancora contenuti nei manufatti;
- effettuazione delle operazioni di gas-free (per serbatoi contenenti prodotti infiammabili), per rimuovere eventuali tracce di gas e/o vapori infiammabili che, se innescati, potrebbero determinare incendi e/o esplosioni durante la rimozione;
- rimozione del serbatoio ed annesse strutture e manufatti (entro 24 ore dalle operazioni di gas-free per serbatoi che hanno contenuto sostanze produttrici di gas e/o vapori infiammabili);
- pulizia dello scavo con asportazione e smaltimento come rifiuto del terreno che mostra visivamente ed organoletticamente segni di contaminazione; qualora all’interno dello scavo fosse verificata la presenza di acqua con evidenza di contaminazione (iridescenze, prodotto libero in galleggiamento) dovrà essere aspirata e smaltita come rifiuto;
- smaltimento del serbatoio e dei rifiuti prodotti;
- campionamenti rappresentativi delle pareti e del fondo dello scavo; operazione che per buona norma dovrà essere comunicata e concordata preventivamente con ARPAT per permettere le attività dii vigilanza e controllo di competenza;
- nel caso di contaminazione del terreno, è opportuno provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 242 e seguenti del DLgs 152/2006 che regolano il procedimento di bonifica;
- riempimento dello scavo con materiale certificato e ripristino dello stato dei luoghi;
- relazione di fine lavori da presentare ad ARPAT che contenga una completa descrizione del lavoro svolto, con allegate planimetrie, certificazioni, ecc., compresa l’eventuale documentazione fotografica, i risultati analitici sui campioni prelevati, la quarta copia dei formulari di smaltimento rifiuti. Dal confronto dei risultati analitici con i limiti normativi previsti per la destinazione d’uso dell’area, ai sensi del D.Lgs 152/2006 ARPAT valuterà la necessità o meno di ulteriori interventi. ARPAT provvederà, in caso di prelievo di propri campioni, ad inviare al Comune un parere sugli interventi effettuati.