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Aziende a rischio di incidente rilevante

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Dal 1° giugno 2015  è in vigore la cd. Seveso III - Direttiva 2012/18/UE  - a cui tutti gli Stati membri della comunità europea dovevano allinearsi entro il 31 Maggio 2015.

L'Italia ha recepito questa Direttiva con il D. Lgs 105 del 15 Luglio 2015, entrato in vigore il 29 luglio 2015.

Si tratta di un vero e proprio Testo Unico sulla materia del rischio di incidente rilevante e riordina oltre 30 anni di legislazione sull'argomento,  le cui tappe principali possono essere così sintetizzate:

  • Direttiva Seveso I: direttiva 82/501/CEE (recepita con D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175);
  • Direttiva Seveso II: direttiva 96/82/CE (recepita con D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334);
  • Modifica Seveso II: direttiva 2003/105/CE (recepita con D.Lgs. 21 settembre 2005 n. 238);
  • Direttiva Seveso III: direttiva 2012/18/UE (recepita con il D.Lgs. 26 giugno 2015 n. 105)

Il D.lgs 105/2015, incorpora e aggiorna buona parte della normativa preesistente in materia di incidenti rilevanti, riprendendone i principali contenuti, introducendo modifiche significative, in particolare nel corpus degli allegati, intervenendo con una più precisa definizione delle Autorità competenti e dei loro compiti nonchè degli adempimenti in capo ai Gestore dell'impianto.

Uno dei principali obiettivi è stato quello di adeguare la norma al recente cambiamento del sistema di classificazione delle sostanze chimiche (regolamento CLP) - introdotto a seguito dell'emanazione del regolamento CE n. 1272/2008 - che armonizza il sistema di classificazione e etichettatura dei prodotti chimici all’interno dell’Unione europea con quello adottato a livello internazionale in ambito ONU (GHS - Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals). L'Allegato 1 “Sostanze Pericolose” recepisce questo adeguamento indicando anche le nuove soglie dei campi di applicazione della direttiva.

impianto sevesoCon il D.lgs. n° 105/2015, al fine di garantire la piena operatività delle disposizioni previste, vengono anche aggiornate e completate tutte le norme di carattere tecnico necessarie per la sua applicazione (allegati da A ad M). Si tratta di quei decreti attuativi - già previsti dal D.lgs. n° 334/99 e smi, ma emanate solo parzialmente -  che completano il quadro mettendo a disposizione dei Gestori e delle amministrazioni coinvolte un corpus di norme organico, comprensivo di ogni aspetto tecnico ed applicativo.

Altre importanti novità riguardano:

  • il rafforzamento del ruolo di indirizzo e coordinamento espletato dal Ministero dell’ambiente. (articolo 11);
  • l’introduzione di modulistica unificata, a livello nazionale, utilizzabile in formato elettronico per la trasmissione della notifica e delle altre informazioni da parte del gestore (allegato 5);
  • le procedure per l’attivazione del meccanismo della “deroga”, previsto dalla direttiva 2012/18/UE per le sostanze non in grado, in determinate condizioni chimico-fisiche, di generare incidenti rilevanti (articolo 4);
  • il rafforzamento del sistema dei controlli, attraverso la pianificazione e la programmazione delle ispezioni negli stabilimenti (articolo 27);
  • il rafforzamento delle misure necessarie a garantire maggiori informazioni al pubblico, nonché a permettere una più efficace partecipazione ai processi decisionali, in particolare nelle fasi di programmazione e realizzazione degli interventi nei siti in cui sono presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante (articoli 23-24);
  • la definizione delle tariffe per le istruttorie e i controlli (articolo 30 e allegato I)

Assetto delle competenze

Il D.lgs. 105/2015 conferma sostanzialmente l’impianto della norma precedente, assegnando al Ministero dell’interno le funzioni istruttorie e di controllo sugli stabilimenti di soglia superiore (già definiti come “articolo 8” ai sensi del D.lgs 334/99) e alle Regioni le funzioni di controllo sugli stabilimenti di soglia inferiore (già definiti come “articolo 6” ai sensi del medesimo decreto legislativo). In definitiva si individuano:

Autorità competente per tipo di stabilimento
Tipo di stabilimentoAutorità competenteNormativa precedente
Stabilimenti di soglia inferioreRegione o Organismo da essa designatoart. 6 DLgs 334/99 e s.m.i.
Stabilimenti di soglia superioreComitato Tecnico Regionale (CTR) c/o la Direzione Regionale VVFFart. 8 DLgs 334/99 e s.m.i.
Stabilimenti non soggetti-art. 5 DLgs 334/99 e s.m.i.

 

ARPAT - in collaborazione con VV.FF e INAIL - organizza ed effettua, per conto della Regione Toscana, le Verifiche Ispettive sull'attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) presso gli stabilimenti di soglia inferiore presenti sul territorio regionale.

I tecnici di ARPAT sono individuati come componenti dei Gruppi di Lavoro nominati dal CTR dei VV.FF. della Toscana per le Istruttorie tecniche sui Rapporti di Sicurezza e delle Commissioni (Ispettive) incaricate delle “Verifiche Ispettive” finalizzate al controllo dell'attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) negli stabilimento di Soglia Superiore.

Dal 1 giugno 2016 la presentazione delle notifiche ex art.13 del D.lgs.105/2015 deve essere effettuato dai Gestori esclusivamente attraverso il servizio di invio telematico delle notifiche che utilizza l’applicazione web “SEVESO III.0 - Sistema Comunicazione Notifiche” predisposta da ISPRA ai sensi dell’art.13 comma 5) del D.lgs. 105/15

 


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