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Normativa

A lungo le cave di marmo delle Apuane hanno rappresentato un'eccezione nel quadro normativo nazionale: fino a non molto tempo fa, infatti, per la coltivazione delle cave si è fatto riferimento alle Leggi Estensi del 1751 in base alle quali i canoni di concessione venivano calcolati non sulla ricchezza mineraria del sottosuolo ma sul reddito agrario della concessione, risultando, quindi, irrisori rispetto al valore reale dell’area.  Questa situazione - che consentiva anche la pratica del settimo, un subaffitto della concessione a terzi - è perdurata fino al 1995 anno di entrata in vigore della normativa che prevede un canone di concessione calcolato sul reale valore del prodotto di cava e vieta ogni forma di subaffitto. 
Il panorama nornativo si presenta comunque abbastanza articolato, con provvedimenti anche di vecchissima data

Normativa recente

Normativa non recente ma tuttora in vigore

  • RD 29 luglio 1927 n. 1443
  • RD 11 dicembre 1933, n. 1775
  • Editto Duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina 1o Febbraio del 1751

Norme abrogate ma che rimangono "vive" con riferimento ad alcune autorizzazioni in essere

LR 3 novembre 1998 n. 78 (la LR 35/15 abroga tutti gli articoli relativi alle cave e lascia in vigore quelli relativi alle miniere)

  • DGR 11 febbraio 2002, n. 138 vecchio regolamento di attuazione
  • DGR 18 novembre 1999, n. 1269 coordinamento funzioni di controllo
  • LR 36/80

Indicazioni importanti inoltre ci vengono dall'esame della giurisprudenza pregressa che fornisce un contributo sostanziale e procedurale che non può essere ignorato. Si ricorda in particolare:

  • Cost. 228/2016 - articolo 32, comma 2, della legge della Regione Toscana 25 marzo 2015, n. 35
  • Cass. 28693/2017 – Nozione di sottoprodotto
  • TAR Lazio – 6187/2014 – Materiali da scavo
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