Normativa
A lungo le cave di marmo delle Apuane hanno rappresentato un'eccezione nel quadro normativo nazionale: fino a non molto tempo fa, infatti, per la coltivazione delle cave si è fatto riferimento alle Leggi Estensi del 1751 in base alle quali i canoni di concessione venivano calcolati non sulla ricchezza mineraria del sottosuolo ma sul reddito agrario della concessione, risultando, quindi, irrisori rispetto al valore reale dell’area. Questa situazione - che consentiva anche la pratica del settimo, un subaffitto della concessione a terzi - è perdurata fino al 1995 anno di entrata in vigore della normativa che prevede un canone di concessione calcolato sul reale valore del prodotto di cava e vieta ogni forma di subaffitto.
Il panorama nornativo si presenta comunque abbastanza articolato, con provvedimenti anche di vecchissima data
Normativa recente
- LR 25 marzo 2015, n. 35 (modificata con LR 75/2015)
- DPGRT 16 novembre 2015 n. 72/R
- LR 12 febbraio 2010, n. 10 e s.m.i.
- DLgs 30 maggio 2008, n. 117
- DPR 9 aprile 1959, n. 128
- L 28 dicembre 2015, n. 221 (art. 28 e 53)
Normativa non recente ma tuttora in vigore
- RD 29 luglio 1927 n. 1443
- RD 11 dicembre 1933, n. 1775
- Editto Duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina 1o Febbraio del 1751
Norme abrogate ma che rimangono "vive" con riferimento ad alcune autorizzazioni in essere
LR 3 novembre 1998 n. 78 (la LR 35/15 abroga tutti gli articoli relativi alle cave e lascia in vigore quelli relativi alle miniere)
- DGR 11 febbraio 2002, n. 138 vecchio regolamento di attuazione
- DGR 18 novembre 1999, n. 1269 coordinamento funzioni di controllo
- LR 36/80
Indicazioni importanti inoltre ci vengono dall'esame della giurisprudenza pregressa che fornisce un contributo sostanziale e procedurale che non può essere ignorato. Si ricorda in particolare:
- Cost. 228/2016 - articolo 32, comma 2, della legge della Regione Toscana 25 marzo 2015, n. 35
- Cass. 28693/2017 – Nozione di sottoprodotto
- TAR Lazio – 6187/2014 – Materiali da scavo