L'autorizzazione
L’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), è il provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto o di parte di esso, in cui sono svolte alcune categorie di attività industriali che hanno significativi impatti sulle varie matrici ambientali (aria, acqua,suolo).
L’autorizzazione contiene tutte le misure necessarie per prevenire e ridurre, laddove non sia possibile evitare, le emissioni nell’aria, nell’acqua, nel suolo e la produzione di rifiuti.
In questo senso l’AIA non è solo una “somma” delle autorizzazioni ambientali che un’azienda deve possedere (autorizzazione alle emissioni in atmosfera, allo scarico di reflui e a deposito/gestione di rifiuti), ma qualcosa di più. E’ una autorizzazione integrata nel senso che nelle valutazioni tecniche necessarie per il suo rilascio sono considerate congiuntamente tutti i possibili impatti sull’ambiente in ogni fase di vita dell’impianto (non solo a regime, ma anche nei periodi transitori e in fase di dismissione) con l’obiettivo di una prestazione ambientale ottimale.
Come previsto dalla normativa, l’AIA è rilasciata dalla Regione o dalla Provincia: in Toscana, sulla base della normativa regionale, le autorizzazioni vengono rilasciate dalla Provincia agli impianti che rientrano nelle tipologie elencate nell’Allegato VIII del D.Lgs. 152/06 (AIA regionali). Si tratta prevalentemente di
- Impianti di combustione con potenza termica di almeno 50 MW
- Raffinerie
- Cokerie
- Impianti di produzione e lavorazione dei metalli di dimensione significativa
- Industrie dei prodotti minerali di dimensione significativa
- Impianti chimici
- Impianti per la gestione di rifiuti di dimensione significativa
- altri impianti di potenziale significativo impatto, tra cui cartiere, concerie, macelli, allevamenti intensivi (pollame e suini)
Sono invece AIA di competenza ministeriale gli impianti con maggiori capacità produttive (Allegato XII alla parte seconda del D.Lgs 152/2006), come ad esempio
- alcune raffinerie di petrolio greggio,
- centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW,
- acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell’acciaio,
- impianti chimici con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto superiore alle soglie indicate,
Il gestore di un’azienda che rientra nelle categorie previste dalla normativa deve presentare all’autorità competente, Regione/Provincia o MATTM, la domanda di autorizzazione contenente, tra gli altri, documenti quali la relazione tecnica, la valutazione degli impatti relativi alle varie fasi del processo, la planimetria dell’impianto, la valutazione di impatto acustico, e una proposta di Piano di monitoraggio e controllo.
Tutta la documentazione viene valutata nell’ambito di una Conferenza di servizi, alla quale partecipano le amministrazioni competenti in materia ambientale, tra cui ARPAT.
L’AIA rilasciata include la prescrizione di tutte le misure - comprese le BAT, best available techniques - necessarie per garantire un livello di elevata protezione dell’ambiente, inclusi i valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti (che non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicato l’impianto).
Con il recepimento nell'ordinamento italiano (D. Lgs 46/2014) della Direttiva 2010/75/UE, le BAT costituiscono le basi per la determinazione dei Valori Limite di Emissione e di tutte le altre condizioni dell'AIA.
L'autorizzazione contiene il Piano di monitoraggio e controllo, che si configura come una delle sue parti più significative, regolando i controlli che devono essere effettuati sia dal gestore che dall’ente di controllo.
Con il recepimento della Direttiva 2010/75/UE, non si parla più esplicitamente di rinnovo ma di riesame periodico dell’autorizzazione relativo a tutta o parte dell’installazione. Tale riesame è previsto:
- entro 4 anni dalla pubblicazione nella GUUE delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione
- dopo 10 anni dal rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione (tale termine diventa di 12 anni per le installazioni certificate UNI EN ISO 14001 e 16 anni per le installazioni registrate EMAS).