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Faq rumore

Cosa fare per un problema di rumore proveniente da:

 

...abitazione privata

La problematica è di natura privatistica pertanto non rientra tra le competenze di questa Agenzia.

  1. In primo luogo è consigliabile rivolgersi direttamente al soggetto disturbante per individuare in modo concordato le azioni risolutive del problema.
  2. Nei condomini è opportuno coinvolgere l'Amministratore e/o rivolgersi agli altri condomini per avvalersi di eventuali disposizioni del Regolamento condominiale.
  3. Qualora le suddette azioni non risolvano il problema è utile verificare se i regolamenti comunali contengano disposizioni in merito ed in tal caso rivolgersi al Comune segnalando il problema.
  4. Nel caso l'attività disturbante non sia stata disciplinata dai regolamenti comunali si configura come un contenzioso tra privati per il quale si può ricorrere al Giudice di Pace richiamando l'applicazione dell’art. 844 del Codice civile. Qualora si debba commissionare una perizia di parte ad un tecnico privato competente in acustica è possibile reperirne i nominativi nell’Elenco Nazionale dei TEcnici Competenenti in Acustica (ENTECA)

È utile sapere che l'eventuale disturbo da rumore all'interno delle abitazioni può derivare non solo da comportamenti ma anche da carenze dei requisiti acustici passivi degli immobili. I valori limite in termini di capacità di isolamento e di livelli di rumore degli impianti sono definiti dal DPCM 5/12/1997 (Determinazione requisiti acustici passivi degli edifici): gli edifici costruiti successivamente al 1998, devono soddisfare tali requisiti acustici; tali aspetti, rientranti nell’igiene edilizia, sono di competenza ASL (DGRT 856/2013).
La Regione Toscana ha predisposto delle  Linee guida per  l'effettuazione dei controlli dei requisiti acustici passivi degli  edifici  (DGRT 25/09/2017 n.1018)  e la modulistica per l'attestazione del rispetto di tali requisiti (Decreto Dirigenziale n 15328 del 24/10/2017).

...insediamento produttivo

La segnalazione va inoltrata al Comune territorialmente competente, utilizzando preferibilmente il modello contenuto nell'Allegato A della DGRT 490 del 16/6/2014, indicando con il massimo dettaglio le informazioni necessarie ad individuare e gestire il problema: recapiti e riferimenti del soggetto disturbato (esponente), localizzazione e tipologia di edificio, descrizione della sorgente rumorosa, distanza tra l'edificio dell’esponente e l'attività, orario in cui viene percepito il disturbo, ecc. Il Comune, effettuate le verifiche di competenza sulla regolarità dell’attività dal punto di vista autorizzativo ai sensi della DGRT 490/2014, potrà attivare ARPAT anche per le verifiche strumentali.

...infrastruttura di trasporto

La segnalazione va inoltrata al Comune territorialmente competente, utilizzando preferibilmente il modello contenuto nell'Allegato A della DGRT 490 del 16/6/2014, indicando con il massimo dettaglio le informazioni necessarie ad individuare e gestire il problema: recapiti e riferimenti del soggetto disturbato (esponente), localizzazione e tipologia di edificio, descrizione della sorgente rumorosa, distanza tra l'edificio del disturbato e l’infrastruttura, orario in cui viene percepito il disturbo, ecc. Il Comune potrà attivare ARPAT anche per le verifiche strumentali.

Il DM 29/11/2000 stabilisce che gli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore proveniente dalle infrastrutture di trasporto spettano all’ente gestore delle infrastrutture stesse (inclusi Comuni, Province e Regioni). Gli enti gestori hanno infatti l’obbligo di:

  1. individuare le aree in cui per effetto delle immissioni delle infrastrutture stesse si verifichi il superamento dei limiti di immissione previsti;
  2. determinare il contributo specifico delle infrastrutture al superamento dei suddetti limiti;
  3. presentare al comune e alla regione o all'autorità da essa indicata, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della Legge 447 del 26/10/1995, il piano di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto nell'esercizio delle infrastrutture, secondo i tempi e i criteri di priorità previsti nel succitato DM. Un elenco dei piani di contenimento e abbattimento del rumore è visibile sul sito Web della Regione Toscana.

…manifestazione temporanea

La segnalazione va inoltrata al Comune territorialmente competente, utilizzando preferibilmente il modello contenuto nell'Allegato A della DGRT 490 del 16/6/2014, indicando con il massimo dettaglio le informazioni necessarie ad individuare e gestire il problema: recapiti e riferimenti del soggetto disturbato (esponente), localizzazione e tipologia di edificio, descrizione della sorgente rumorosa, distanza tra l'edificio del disturbato e l’attività, orario in cui viene percepito il disturbo, ecc. Il Comune, previa verifica della regolarità dell’attività dal punto di vista autorizzativo, può effettuare con proprio personale i controlli del rispetto degli orari e delle sorgenti presenti e attivare ARPAT per le verifiche fonometriche.

È il Comune che autorizza le manifestazioni temporanee e rilascia eventuali deroghe ai limiti di emissione e di immissione acustica previsti dal DPCM 14/11/1997 ed attribuiti nel Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) alle zone in cui sono ubicate.

Ai sensi della Legge 447 del 26/10/1995 e della LRT 89/1998 i Comuni sono tenuti ad adottare il regolamento delle attività rumorose nel quale tra l'altro vengono indicate le tipologie delle deroghe, le modalità di presentazione delle richieste nonché richiamati i limiti di emissione, gli orari, i tempi, i requisiti e le condizioni indicati nel DPRGT 2/R del 2014. Le autorizzazioni in deroga vengono rilasciate dal Comune acquisendo, quando previsto dal DPRGT 2/R del 2014, il parere dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente.

…cantiere edile

I cantieri edili, stradali ed assimilabili, rientrano tra le attività rumorose temporanee, quelle cioè che si svolgono in periodi di tempo limitati e/o legate ad ubicazioni variabili. È pertanto necessario seguire la procedura prevista per l'insediamento produttivo. Si fa presente che nei cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili devono essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione (DLgs 262 del 4/9/2002) ed essere collocate in postazioni che possano limitare al massimo la rumorosità nell’ambiente circostante.

…schiamazzi in strada

Le situazioni di disturbo dovute a schiamazzi e grida prodotte in ambiente esterno sono regolamentate dal codice penale, art. 659 "Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone". Per segnalare tali situazioni e chiedere un intervento è necessario rivolgersi alle forze dell’ordine: Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Municipale, ecc.

…campane della chiesa cattolica

Si applica l’accordo tra Repubblica Italiana e Santa Sede, approvato con Legge 121/1985, che riconosce alla chiesa il potere di regolamentare con proprie norme esclusive il pubblico esercizio del culto.

Con sentenza del 29/2/1993 la prima sezione della Corte di Cassazione ha stabilito che il campo di applicazione della citata Legge 121/85 è limitato alle attività tutelate dall’accordo stesso. È sempre necessario quindi che le campane siano utilizzate per attività connesse al culto; al di fuori di tali attività, come nel caso del rintocco delle ore, il suono delle campane non rientra nelle attività connesse al culto e ad esso quindi sono applicabili i limiti previsti dal DPCM 14/11/1997.

La segnalazione va inviata al Comune territorialmente competente che coinvolgendo la Diocesi potrà giungere alla soluzione del problema attraverso l’emanazione di un provvedimento vescovile che regolamenti il suono delle campane.

Qualora ricorrano le condizioni il Comune potrà eventualmente attivare l'ARPAT per una verifica strumentale ai sensi e nei limiti della LRT 30/2009 (vedi FAQ insediamento produttivo).

…camion/autobus che sosta con motore acceso

La sosta con motore acceso nelle aree pubbliche o assimilabili è sanzionata dal Codice della Strada (Art. 157, commi 2 e 7 bis).

Laddove la messa in funzione del camion sia legata al condizionamento del mezzo e/o alla refrigerazione del vano che alloggia i prodotti alimentari/deperibili, è necessario che il proprietario, trattandosi di attività legata a esigenze professionali, valuti la compatibilità acustica e in caso negativo proceda a soluzioni alternative (allontanamento del mezzo,da possibili recettori disturbati, ricarica vano refrigerato con alimentazione elettrica). La segnalazione va inviata al Comune territorialmente competente – preferibilmente alla Polizia municipale - che potrà verificare la problematica ed invitare il soggetto disturbante a mettere in atto gli accorgimenti necessari ad eliminare l'inconveniente.

Qualora si tratti di un camion per la raccolta dei rifiuti urbani il problema va sempre segnalato al Comune ed eventualmente al soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, in modo che possano valutare la fattibilità di modalità operative alternative dell'organizzazione del servizio (vedi FAQ su attività raccolta rifiuti).

…dispositivi di allontanamento volatili (cannoncini)

L'utilizzo dei dispositivi di allontanamento volatili è generalmente disciplinato dal regolamento delle attività rumorose adottato dai comuni ai sensi della Legge 447 del 26/10/1995 e della LRT 89/1998 o dal regolamento di polizia urbana.

Qualora, invece, i cannoncini siano utilizzati da un'azienda agricola si applica la vigente normativa in materia di inquinamento acustico e, quindi, è richiesto il rispetto dei relativi limiti: in questo caso valgono le indicazioni riportate per l'insediamento produttivo.

Qualora il cannoncino sia utilizzato per la coltivazione del terreno per scopi familiari, al caso in questione non si possono applicare i limiti di rumore previsti dal DPCM 14/11/1997 ed in particolare il valore limite differenziale di immissione che non è applicabile alla rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali. Nel caso che questo tipo di attività domestica non sia stata disciplinata dai regolamenti comunali si configura come un contenzioso tra privati per il quale si può ricorrere al Giudice di Pace richiamando l'applicazione dell’art. 844 del Codice civile.

…impianti tecnici di un condominio

La rumorosità degli impianti tecnologici privati, a servizio di un immobile rientra nel campo di applicazione del DPCM 5/12/1997 “Determinazione requisiti acustici passivi degli edifici”, che fissa in 35 dB(A) il limite per i servizi a funzionamento discontinuo (es.ascensori) ed in 25 dB(A) il limite per gli impianti a funzionamento continuo (es.caldaie, impianti di ventilazione, condizionamento ecc.).

È competenza dell'Azienda Sanitaria la verifica del rispetto dei limiti fissati dal suddetto DPCM, come disposto dalla DGRT 856/2013 (Allegato A – punto 5). In tal caso la segnalazione va inviata al Comune che verifica preliminarmente se il costruttore ha prodotto la documentazione comprovante il rispetto dei limiti del DPCM suddetto, laddove applicabile, ed in merito può successivamente richiedere alla Azienda Sanitaria controlli in materia di Igiene edilizia.
In ogni caso, la rumorosità degli impianti tecnologici privati non rientra tra le competenze di questa Agenzia, anche per quanto riguarda gli edifici costruiti precedentemente al 1998 (vedi FAQ su abitazioni private).

…abbaiare di cani

Se la rumorosità deriva da un’attività quale allevamento di cani, pensionato per cani, (canile), servizio di toilette per animali o di addestramento, ecc, si configura un'attività produttiva/ professionale e quindi valgono le indicazioni riportate per l'insediamento  produttivo. Nel caso di canili gestiti normalmente da associazioni no-profit, va approfondita la questione per ogni caso specifico.

Qualora, invece, il disturbo derivi dalla gestione domestica del cane valgono le indicazioni riportate per le abitazioni private, in quanto la problematica rientra nell’ambito dei contenziosi tra privati per i quali si può ricorrere al Giudice di Pace richiamando l'applicazione dell’art. 844 del Codice civile.

È utile sapere che per quanto riguarda le condizioni igieniche degli animali, la competenza è dell'Azienda Sanitaria, e più specificatamente del Servizio Veterinario dell'ASL, che può effettuare delle verifiche per valutare se l’abbaiare è anche legato a condizioni di mantenimento dell’animale inidonee. Si può altresì configurare la responsabilità penale del proprietario ai sensi dell’art. 659 comma 1 del codice penale, da accertarsi eventualmente da parte degli organi di polizia.

…mezzi agricoli operanti su un terreno agricolo

Nel caso in cui l'utilizzo delle macchine agricole avvenga nell’ambito di un’attività produttiva (es. Azienda agricola) valgono le indicazioni riportate per l'insediamento  produttivo.

Se invece si tratta di utilizzo di mezzi agricoli da parte di un privato che coltiva il terreno a scopi familiari valgono le indicazioni riportate per le abitazioni private, in quanto la problematica rientra nell’ambito dei contenziosi tra privati per i quali si può ricorrere al Giudice di Pace richiamando l'applicazione dell’art. 844 del Codice civile.

…attività di tiro a segno/tiro a volo o piste per corsa di veicoli a motore (autodromi, ecc)

Tali attività sono soggette alla normativa in materia di inquinamento acustico ma per esse non sono applicabili i valori del limite differenziale di immissione stabiliti dal DPCM 14/11/1997.
La segnalazione va inviata al Comune territorialmente competente che potrà verificare la problematica ed eventualmente attivare ARPAT per le verifiche strumentali.

...attività di raccolta rifiuti (es. svuotamento cassonetti)

I Comuni potrebbero aver disciplinato queste attività anche prevedendo deroghe ai valori limite nei propri regolamenti delle attività rumorose adottati ai sensi della Legge 447 del 26/10/1995 e della LRT 89/1998. La segnalazione va inviata al Comune territorialmente competente che potrà verificare la problematica con il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti per valutare la possibilità di accorgimenti idonei ad eliminare l'inconveniente.

…funzionamento di una cabina elettrica

Al rumore prodotto da cabine elettriche e impianti radioelettrici si applica la vigente normativa in materia di inquinamento acustico e quindi devono essere rispettati i limiti relativamente prescritti.
Valgono le indicazioni riportate per l'insediemento produttivo.

...attività motoristiche all'interno di un autodromo

La segnalazione va inoltrata al Comune territorialmente competente, come in tutti gli altri casi di inquinamento acustico . In questo specifico caso, il Comune, oltre alla normativa di natura generale, tiene conto di quella specifica di settore, in particolare il DPR n. 304 del 3/4/2001 "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'art. 11 della legge 26/11/1995 n. 447".
Il Comune, effettuate le verifiche di competenza potrà chiedere ad ARPAT l'esecuzione di misurazioni strumentali delle emissioni acustiche prodotte dall'autodromo.
L’ultima modifica della legge Regionale Toscana 27/6/1994 n. 48 ha fissato in cinque anni la durata delle eventuali deroghe ai limiti di emissioni sonore concesse dal comune ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del DPR 304/2001.

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