Faq rumore
Informazioni aggiornate al 24/01/2024
Cosa fare per un problema di rumore proveniente da:
- abitazione privata (rumore provocato ad esempio da taglia-erba, strumenti musicali, voci, giochi dei bambini, tv-radio ad alto volume, calpestio, attrezzature ginniche ecc).
- impianti tecnici di un condominio (ascensore, condizionatori, scarichi idraulici, caldaie, acqua che scorre nelle tubazioni)
- attività produttive, commerciali, professionali e di servizi (aziende agricole, artigianali e industriali, attività di ristorazione, discoteche, impianti sportivi e ricreativi, scuole, ospedali, case di cura, banche, assicurazioni, piscine, ecc)
- infrastruttura di trasporto (strade, ferrovie, aeroporti e porti)
- manifestazione temporanee (festa paesana, sagra, concerto, spettacolo..) o attività temporanee (come cantieri edili, stradali, ferroviari..)
- schiamazzi in ambiente esterno (strade, giardini pubblici)
- campane della chiesa cattolica
- camion/autobus che sosta con motore acceso, (compreso raccolta rifiuti)
- mezzi agricoli e dispositivi di allontanamento fauna (cannoncini agricoli)
- abbaiare di cani
- attività di tiro a segno/tiro a volo o piste per corsa di veicoli a motore (autodromi, crossodromi, kartodromi ecc..)
- funzionamento di una cabina elettrica (es. trasformatori Enel, Ferrovie dello Stato ecc) e impianti radioelettrici (SRB)
- rumore proveniente da fonte non individuata
- vibrazioni
La problematica è di natura privatistica, pertanto, non rientra tra le competenze di questa Agenzia.
- In primo luogo, è consigliabile rivolgersi direttamente al soggetto disturbante per individuare in modo concordato le azioni risolutive del problema.
- Nei condomini è opportuno coinvolgere l'Amministratore e/o rivolgersi agli altri condomini per avvalersi di eventuali disposizioni del Regolamento condominiale.
- Qualora le suddette azioni non risolvano il problema è utile verificare se i regolamenti comunali contengano disposizioni in merito (ad es. per orario utilizzo tagliaerba..) ed in tal caso rivolgersi al Comune segnalando il problema.
- Nel caso l'attività disturbante non sia stata disciplinata dai regolamenti comunali si configura come un contenzioso tra privati per il quale si può ricorrere al Giudice di Pace richiamando l'applicazione dell’art. 844 del Codice civile. Qualora si debba commissionare una perizia di parte ad un tecnico privato competente in acustica è possibile reperirne i nominativi nell’Elenco Nazionale dei TEcnici Competenenti in Acustica (ENTECA)
È utile sapere che l'eventuale disturbo da rumore all'interno delle abitazioni può derivare non solo da comportamenti, ma anche da carenze dei requisiti acustici passivi degli immobili. I valori limite in termini di capacità di isolamento e di livelli di rumore degli impianti sono definiti dal DPCM 5/12/1997 (Determinazione requisiti acustici passivi degli edifici): gli edifici costruiti successivamente al 1998, devono soddisfare tali requisiti acustici; tali aspetti, rientranti nell’igiene edilizia, sono di competenza ASL (DGRT 856/2013).
La Regione Toscana ha predisposto delle Linee guida per l'effettuazione dei controlli dei requisiti acustici passivi degli edifici (DGRT 25/09/2017 n.1018) . Per gli edifici costruiti precedentemente al DPCM 5/12/1997 tali requisiti non sono cogenti e potrà essere il Giudice ad utilizzare questi o altre norme di buona tecnica.
…impianti tecnici di un condominio
La rumorosità degli impianti tecnologici privati, a servizio di un immobile rientra nel campo di applicazione del DPCM 5/12/1997 “Determinazione requisiti acustici passivi degli edifici”, che fissa in 35 dB(A) il limite per i servizi a funzionamento discontinuo (es.ascensori) ed in 25 dB(A) il limite per gli impianti a funzionamento continuo (es.caldaie, impianti di ventilazione, condizionamento ecc.).
È competenza dell'Azienda Sanitaria la verifica del rispetto dei limiti fissati dal suddetto DPCM, come disposto dalla DGRT 856/2013 (Allegato A – punto 5). La segnalazione va inviata al Comune che verifica preliminarmente se il costruttore ha prodotto la documentazione comprovante il rispetto dei limiti del DPCM suddetto, laddove applicabile, e in merito può successivamente richiedere alla Azienda Sanitaria controlli in materia di Igiene edilizia.
In ogni caso, la rumorosità degli impianti tecnologici privati non rientra tra le competenze di questa Agenzia (vedi FAQ su abitazioni private).
...attività produttive, commerciali, professionali e di servizi
La segnalazione va inoltrata al Comune territorialmente competente, utilizzando preferibilmente il modello contenuto nell'Allegato A della DGRT 490 del 16/6/2014, indicando con il massimo dettaglio le informazioni necessarie ad individuare e gestire il problema: recapiti e riferimenti del soggetto disturbato (esponente), localizzazione e tipologia di edificio, distanza tra l'edificio dell'esponente e l'attività, descrizione della sorgente rumorosa, orari/giorni in cui viene percepito il disturbo ecc. Il Comune, effettuate le verifiche di competenza sulla regolarità dell’attività dal punto di vista autorizzativo ai sensi della DGRT 490/2014, potrà attivare ARPAT anche per le verifiche strumentali.
...infrastruttura di trasporto
La segnalazione va inoltrata al Comune territorialmente competente, utilizzando preferibilmente il modello contenuto nell'Allegato A della DGRT 490 del 16/6/2014, indicando con il massimo dettaglio le informazioni necessarie a individuare e gestire il problema: recapiti e riferimenti del soggetto disturbato (esponente), localizzazione e tipologia di edificio, descrizione della sorgente rumorosa, distanza tra l'edificio del disturbato e l’infrastruttura.
Il Comune ai sensi della DGRT 490/2014:
- effettua una verifica interna preliminare sulla base dei documenti in suo possesso (piani di contenimento ed abbattimento del rumore ai sensi del DM 29/11/2000, monitoraggi già effettuati...);
- se la segnalazione riguarda il rumore prodotto da una infrastruttura non di competenza comunale, provvede ad inviare al gestore dell’infrastruttura stessa una richiesta di informazioni, in merito alla presenza, nell’area oggetto dell’esposto, di un piano di contenimento ed abbattimento del rumore ex DM 29/11/2000 nonché allo stato di avanzamento dello stesso e alle verifiche di efficacia acustica eseguite sugli interventi già attuati (ex art. 2, comma 5 del DM 29/11/2000);
- attiva, se ritenuto del caso, il controllo ARPAT per una verifica fonometrica attestante il superamento o meno dei limiti di legge.
In base al DM 29/11/2000 gli interventi di contenimento e abbattimento del rumore proveniente dalle infrastrutture di trasporto spettano all’ente gestore delle infrastrutture stesse (inclusi Comuni, Province e Regioni). Gli enti gestori hanno infatti l’obbligo di individuare le aree in cui si verifichi il superamento dei limiti di immissione per l'apporto delle infrastrutture stesse e di presentare il piano di contenimento e abbattimento del rumore prodotto dalle infrastrutture, con interventi da realizzare secondo i tempi e i criteri di priorità previsti nel succitato DM.
…manifestazioni e attività temporanee
La segnalazione va inoltrata al Comune territorialmente competente, utilizzando preferibilmente il modello contenuto nell'Allegato A della DGRT 490 del 16/6/2014, indicando con il massimo dettaglio le informazioni necessarie ad individuare e gestire il problema: recapiti e riferimenti del soggetto disturbato (esponente), localizzazione e distanza edificio disturbato, orari/giorni in cui viene percepito il disturbo ecc. Il Comune, previa verifica della regolarità dell’attività dal punto di vista autorizzativo, può effettuare con proprio personale i controlli del rispetto degli orari e delle prescrizioni dell'autorizzazione, le sorgenti presenti presenti e attivare ARPAT, se necessario, per le verifiche fonometriche.
È il Comune che autorizza le manifestazioni e attività temporanee e rilascia eventuali deroghe ai limiti di emissione e di immissione acustica previsti dal DPCM 14/11/1997 ed attribuiti nel Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) alle zone in cui sono ubicate.
Ai sensi della Legge 447 del 26/10/1995 e della LRT 89/1998 i Comuni prevedono nei loro regolamenti apposite norme contro l'inquinamento acustico e in particolare disciplinano le modalità di presentazione delle richieste di deroga, secondo quanto disposto nel DPRGT 2/R del 2014. Le autorizzazioni in deroga vengono rilasciate dal Comune acquisendo, quando previsto dal DPRGT 2/R del 2014, il parere dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente.
…schiamazzi in ambiente esterno
Le situazioni di disturbo dovute a schiamazzi e grida prodotte in ambiente esterno sono regolamentate dal codice penale, art. 659 "Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone". Per segnalare tali situazioni e chiedere un intervento è necessario rivolgersi alle forze dell’ordine: Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Municipale, ecc. Nel caso il vociare avvenga in resede di pertinenza di un locale allestito per la permanenza di persone (cortili e/o altri spazi esterni attrezzati) si applica il DPCM 14/11/97 come per l’intera attività e vale quindi quanto indicato per le attività produtitve.
…campane della chiesa cattolica
Si applica l’accordo tra Repubblica Italiana e Santa Sede, approvato con Legge 121/1985, che riconosce alla chiesa il potere di regolamentare con proprie norme esclusive il pubblico esercizio del culto.
Con sentenza del 29/2/1993 la prima sezione della Corte di Cassazione ha stabilito che il campo di applicazione della citata Legge 121/85 è limitato alle attività tutelate dall’accordo stesso. È sempre necessario distinguere se le campane siano utilizzate per attività connesse al culto oppure al di fuori di tali attività, come nel caso del rintocco delle ore.
La segnalazione va inviata al Comune territorialmente competente che, coinvolgendo la Diocesi, potrà giungere alla soluzione del problema attraverso la regolamentazione del suono delle campane.
Qualora ricorrano le condizioni, il Comune potrà eventualmente attivare l'ARPAT per una verifica strumentale ai sensi e nei limiti della LRT 30/2009 (vedi quanto indicato per le attività produttive).
…camion/autobus che sosta con motore acceso
La sosta con motore acceso nelle aree pubbliche o assimilabili è sanzionata dal Codice della Strada (Art. 157, commi 2 e 7 bis).
Laddove la messa in funzione del camion sia legata a necessità di condizionamento del mezzo e/o refrigerazione del vano che alloggia i prodotti alimentari/deperibili, trattandosi di attività legata a esigenze commerciali/professionali, rientra nelle attività che devono rispettare i limiti di cui al DPCM 14/11/97 e vale quanto indicato per le attività produttive.
La segnalazione va inviata al Comune territorialmente competente – preferibilmente alla Polizia municipale - che potrà verificare la problematica e invitare il soggetto disturbante a mettere in atto gli accorgimenti necessari ad eliminare l'inconveniente (allontanemento del mezzo da possibili revettori disturbati, ricarica vano refrigerato con alimentazione elettrica).
Qualora si tratti di un camion per la raccolta dei rifiuti urbani il problema va sempre segnalato al Comune ed eventualmente al soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, per valutare la fattibilità di modalità operative alternative dell'organizzazione del servizio. Per quanto riguarda, nello specifico, la raccolta dei rifiuti, i Comuni potrebbero aver disciplinato queste attività nei propri regolamenti delle attività rumorose adottati ai sensi della Legge 447 del 26/10/1995 e della LRT 89/1998.
…mezzi agricoli e dispositivi di allontanamento fauna
Nel caso in cui l'utilizzo delle macchine agricole o dei dispositivi di allontanamento fauna avvenga nell’ambito di un’attività produttiva (es. azienda agricola) valgono le indicazioni riportate per le attività produttive.
Se invece si tratta di utilizzo di mezzi/ cannoncini agricoli da parte di un privato che coltiva il terreno a scopi familiari valgono le indicazioni riportate per le abitazioni private, e la problematica rientra nell’ambito dei contenziosi tra privati per i quali si può ricorrere al Giudice di Pace richiamando l'applicazione dell’art. 844 del Codice civile.
L'utilizzo dei dispositivi di allontanamento fauna è spesso disciplinato nei regolamenti comunali delle attività rumorose - consultabili sui siti web dei Comuni che li hanno approvati come regolamenti specifici o disposizioni attuative del Piano comunale di classificazione acustica PCCA - o da altre disposizioni a tutela dell’inquinamento acustico, per cui occorre fare riferimento al Comune di competenza.
Se la rumorosità deriva da un’attività quale allevamento di cani, pensionato per cani, (canile), servizio di toilette per animali o di addestramento ecc, si configura un'attività produttiva/ professionale e quindi valgono le indicazioni riportate per le attività produttive. Nel caso di canili/rifugi gestiti da associazioni no-profit, va approfondita la questione dell'aspetto professionale dell'attività per ogni caso specifico.
Qualora, invece, il disturbo derivi dalla gestione domestica del cane valgono le indicazioni riportate per le abitazioni private, in quanto la problematica rientra nell’ambito dei contenziosi tra privati per i quali si può ricorrere al Giudice di Pace richiamando l'applicazione dell’art. 844 del Codice civile.
Si può altresì configurare la responsabilità penale del proprietario, ai sensi dell’art. 659 comma 1 del codice penale, nei casi in cui il prprietario susciti o no impedisca strepiti di animali e/o laddove il comportamento dell'animale sia legato a codizioni di mantenimento non idonee (che possono arrivare a configurarsi come reato art. 544-ter per maltrattamento, da accertarsi da parte delle Forze di polizia, anche in collaborazione con il Servizio Veterinario della ASL.
…attività di tiro a segno/tiro a volo o piste per corsa di veicoli a motore (autodromi, ecc)
Tali attività sono soggette alla normativa in materia di inquinamento acustico (ma per esse non sono applicabili i valori del limite differenziale di immissione stabiliti dal DPCM 14/11/1997) e in particolare il DPR n. 304 del 3/4/2001 "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'art. 11 della legge 26/11/1995 n. 447".
La segnalazione va inviata al Comune territorialmente competente che potrà verificare la problematica ed eventualmente attivare ARPAT per le verifiche strumentali, secondo le procedure di gestione esposto della DGRT 490 del 16/6/2014, come indicato per le attività produttive.
…funzionamento di una cabina elettrica
Al rumore prodotto da cabine elettriche e impianti radioelettrici si applica la vigente normativa in materia di inquinamento acustico e quindi devono essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14/11/1997. Valgono le indicazioni riportate per l'insediemento produttivo.
...rumore proveniente da fonte non individuata
In caso di rumori provenienti da fonte non individuata, ARPAT non interviene. ARPAT interviene solo su richiesta del Comune su sorgenti specifiche individuate e legate ad attività produttive di beni e servizi, ricreative, professionali per le quali sono applicabili i limiti di cui alla normativa per le attività produtitve o per le abitazioni.
La normativa italiana non prevede valori limite da verificare sulla matrice vibrazioni.
Qualora Il fenomeno vibrazionale sia accompagnato anche da un rilevante impatto acustico, è possibile rivolgersi al Comune, ente competente per il controllo sul rumore, compilando il modulo di cui all’Allegato A della DGRT 490 del 16/6/2014