Interventi di recupero o di riconversione in aree a contatto con attività e sostanze potenzialmente contaminanti
In Regione Toscana le aree a contatto con attività e sostante potenzialmente contaminanti - in cui indagare l’eventuale superamento delle Concentrazione della Soglia di Contaminazione (CSC) - sono definite dal c.4 dell’art.9 LR 25/98 e sono:
- le aree di cui all’Allegato A del DM 16/05/1989 es. a scopo del tutto esemplificativo, le aree interessate da attività minerarie, in corso o dismesse, le aree interessate da attività industriali dismesse, le aree interessate da rilasci - incidentali, o dolosi - di sostanze pericolose, le aree interessate da discariche non autorizzate, le aree interessate da operazioni di adduzione e stoccaggio di idrocarburi, così come da gassificazione di combustibili solidi, le aree, anche a destinazione agricola, interessate da spandimento non autorizzato di fanghi e residui speciali o tossici e nocivi;
- le aree interne ai luoghi di produzione, raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti;
- gli impianti a rischio d'incidente rilevante di cui al D.Lgs n.334/1999.
Su queste aree, in attuazione di quanto previsto dal c.6 dell’art.9 della LR 25/98, i proponenti di interventi di recupero o di riconversione sono tenuti a presentare all'ente competente all'approvazione del progetto di trasformazione o recupero, unitamente a quest'ultimo, un apposito piano di indagini per attestare il rispetto dei livelli di concentrazione della soglia di contaminazione (CSC), previsti per la specifica destinazione d'uso, di cui alla parta quarta, titolo quinto, allegato 5, del d.lgs. 152/2006 (piano di indagini atto ad accertare che il sito non rientri nel campo di applicazione della normativa sulle bonifiche).
Nel caso in cui dal piano di indagini emergessero superamenti di CSC, allora dovrà essere attivato il procedimento di bonifica, tramite la notifica di potenziale contaminazione.