Informazioni per i proprietari di manufatti in cemento amianto
- La verifica dello stato di manutenzione di un manufatto in cemento amianto è un obbligo del proprietario (D.M. 06.09.94 "Norme e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto").
- Per tale verifica il privato deve rivolgersi ad un tecnico qualificato: si consiglia a tal fine un tecnico iscritto ad un albo o un ordine professionale tecnico
- Il tecnico effettuerà la valutazione dello stato di conservazione definendo un valore di indice specifico per il manufatto. Per fare ciò deve seguire quanto indicato dalla Regione Toscana che, con Delibera del Consiglio Regionale del 14 febbraio 2017 n. 7 ha aggiornato l'algoritmo per la di valutazione dello stato di conservazione. Il tecnico può eventualmente utilizzare anche altre norme validate a livello nazionale o internazionale dichiarandole in premessa alla valutazione stessa.
A seguito della valutazione si possono verificare tre situazioni:
- Il manufatto risulta ancora in buone condizioni: in questi casi è necessario prevedere esclusivamente una valutazione periodica dello stato di manutenzione. Sarà cura del proprietario del manufatto ripetere la valutazione con la periodicità indicata dal tecnico e comunque con cadenza almeno annuale.
- Il manufatto necessita di manutenzione in questi casi la valutazione dovrà indicare le modalità di intervento, la relativa tempistica e il calendario di verifica periodica dello stato di manutenzione con cadenza almeno annuale.
- Il manufatto deve essere rimosso: la valutazione deve prevedere la tempistica per l'esecuzione dell'intervento che deve essere effettuata al massimo, nelle condizioni più favorevoli, entro un anno dal sopralluogo di valutazione.
Può essere utile ricordare che la norma UNI 10608:1997 "Prodotti di amianto-cemento. Valutazione del degrado superficiale. Metodo pratico a strappo" è stata ritirata senza sostituzione.