Limiti di riferimento
Nella tabella è riportato, in corrispondenza della maggior parte dei parametri ricercati, i valori limite e le concentrazioni di soglia previsti da normative di settore o valori di riferimento ricavati da precedenti monitoraggi, con lo scopo di fornire un pratico ed immediato strumento di confronto con i valori riscontrati nel corso della campagna di monitoraggio.
Non tutti i parametri hanno un riferimento normativo corrispondente alle acque di mare. In questo caso è stato indicato, quando esistente, il riferimento normativo giudicato più affine, con lo scopo di fornire comunque, a solo titolo indicativo, un elemento di paragone.
I parametri appartenenti alla categoria “solventi” trovano quasi tutti un riferimento normativo nel DM 260/2010 che fissa standard di qualità per classificare le acque marino costiere e valutarne lo stato ambientale.
Il decreto DPR 470/82 fissava dei valori limite nelle acque destinate alla balneazione per alcune sostanze come i tensioattivi e gli idrocarburi. Seppure abrogato, può tuttavia costituire un utile riferimento.
Il decreto balneazione oggi vigente (DM 30/03/10) prevede valori limite solo per alcuni parametri batteriologici.
Per i nutrienti, che non hanno valori limite cogenti, sono stati riportati come riferimento i valori minimi e massimi registrati nell’ultimo biennio presso le stazioni appartenenti alla rete di monitoraggio regionale delle acque marino costiere più vicine all’Isola del Giglio.
Negli altri casi abbiamo attinto, per affinità e solo a titolo indicativo, alle normative riguardanti le acque sotterranee e le acque di scarico.
Per i parametri idrocarburi e tensioattivi sono riportati anche i valori soglia meno restrittivi per classificare le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile (D. Lgs. 152/2006 parte III).
I parametri appartenenti alla categoria “solventi” trovano quasi tutti un riferimento normativo nel DM 260/2010 che fissa standard di qualità per classificare le acque marino costiere e valutarne lo stato ambientale.
Il decreto DPR 470/82 fissava dei valori limite nelle acque destinate alla balneazione per alcune sostanze come i tensioattivi e gli idrocarburi. Seppure abrogato, può tuttavia costituire un utile riferimento.
Il decreto balneazione oggi vigente (DM 30/03/10) prevede valori limite solo per alcuni parametri batteriologici.
Per i nutrienti, che non hanno valori limite cogenti, sono stati riportati come riferimento i valori minimi e massimi registrati nell’ultimo biennio presso le stazioni appartenenti alla rete di monitoraggio regionale delle acque marino costiere più vicine all’Isola del Giglio.
Negli altri casi abbiamo attinto, per affinità e solo a titolo indicativo, alle normative riguardanti le acque sotterranee e le acque di scarico.
Per i parametri idrocarburi e tensioattivi sono riportati anche i valori soglia meno restrittivi per classificare le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile (D. Lgs. 152/2006 parte III).