Operativo il registro REcer
Dalla fine di settembre è operativo il registro REcer per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero
Dal 30 settembre 2021 è operativo il REcer, registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero, previste dal comma 3-septies dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Il registro è stato istituito con Legge 128/2019 e disciplinato, nel dettaglio, per quanto riguarda l'organizzazione ed il funzionamento dal DM 21 aprile 2020, composto, a sua volta, da 8 articoli e un allegato.
Il Ministero della Transizione ecologica ha inserito il registro nazionale delle autorizzazioni al recupero all’interno della piattaforma telematica MonitorPiani presso l’Albo nazionale gestori ambientali.
Il REcer si interfaccia sia con il Catasto Rifiuti, di cui all’art. 189 del D.L.vo 152/2006 che con il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti – RENTRI – disciplinato dall’art. 188 bis del D.L.vo 152/2006, di cui attende ancora la piena operatività.
Si divide in due sezioni:
- una dedicata alle autorizzazioni ordinarie, ovvero raccoglie i provvedimenti rilasciati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 e del Titolo III-bis della parte seconda del D.L.vo 152/2006
- l’altra destinata a raccogliere gli esiti delle procedure semplificate, concluse ai sensi dell’art. 184-ter del D.L.vo 152/2006.
Gli atti autorizzativi saranno inseriti direttamente dalle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni (per lo più Regioni o Provincie) contestualmente alla comunicazione al Ministero e anche l’ISPRA sarà chiamata a trasmettere con le stesse modalità tutte le autorizzazioni End of Waste “caso per caso” raccolte.
Le Amministrazioni chiamate a rilasciare le autorizzazioni per gli impianti che recuperano end of waste, ovvero rifiuti che cessano di essere tali, inseriranno nella banca dati l'atto amministrativo e una serie di altre informazioni (metadati) come le anagrafiche dell’Ente che ha emesso l’autorizzazione, dell’impianto autorizzato, gli estremi dell’autorizzazione, i codici rifiuti in ingresso agli impianti, le attività di recupero autorizzate negli stabilimenti e i materiali che si originano dal processo di recupero.
Al REcer può accedere solo (tramite SPID/CIE/CNS) il personale abilitato del Ministero della Transizione ecologica, degli enti territoriali competenti in materia di autorizzazioni, dell’ISPRA e delle relative agenzie regionali.
L'utilità di questa banca dati è molteplice:
- avere un quadro il più esaustivo possibile degli impianti che effettuano recupero dei rifiuti (eow), garandendo il rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità delle autorizzazioni stabiliti dall’art. 184-ter, comma 3 septies, del D.L.vo 152/2006
- conoscere la tipologia e soprattutto la capacità di trattamento degli impianti esistenti per pianificare le politiche e le strategie per accrescere l'economia circolare
- facilitare le attività di monitoraggio e controllo da parte dei soggetti incaricati
- individuare sulla base del quadro conoscitivo quali investimenti impiantistici realizzare e dove
- standardizzare le informazioni sulle autorizzazioni che vengono rilasciate dalle diverse amministrazioni a livello territoriale
Il MITE ha gà fatto presente che “in una seconda fase potrebbe essere utile rendere accessibile parte delle informazioni del REcer anche alle imprese, in modo da stimolare la conoscenza della rete infrastrutturale di impianti sul territorio, favorire il mercato del recupero e del riciclo con l’incontro tra domanda e offerta, il più possibile a ‘Km zero’”.