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Distilleria DETA: ARPAT smentisce che vi siano state sottovalutazioni nella proposta per l'ordinanza del Sindaco

La proposta risulta appropriata sulla base dei dati della stazione meteo e l'Agenzia ne rivendica la responsabilità, che non compete al Sindaco

15/04/2021

In merito alla polemica del Comitato per la tutela e la difesa della Val d'Elsa nei confronti del Sindaco di Barberino Tavarnelle, accusato di non aver adeguatamente verificato il lavoro di ARPAT in merito alla Distilleria Deta, teniamo a precisare alcune questioni.

Alla base della polemica vi è la convinzione che ARPAT abbia effettuato una valutazione errata nel definire la soglia di vento alla quale subordinare il provvedimento restrittivo contingibile e urgente proposto al Sindaco dopo il sopralluogo del 20 marzo 2021. La questione viene sollevata per motivi metodologici che non riteniamo condivisibili: la supposizione del Comitato secondo cui il divieto di accensione del forno risulterebbe solo apparente, in quanto le condizioni di velocità del vento così basse (valore di soglia 1,5 m/s) non si verificherebbero mai, non trova infatti conferma nei dati raccolti dalla stazione meteo e ai quali fa riferimento la nostra proposta di ordinanza del Sindaco. In questi dati la velocità misurata del vento risulta spesso inferiore al valore proposto ed in particolare nelle notti precedenti al sopralluogo del 20 marzo 2021 tale condizione si è verificata in misura quasi sistematica.

Le argomentazioni del Comitato, tra l’altro, sono prive di alcuna rilevanza concreta nel caso specifico: infatti, la temuta attivazione notturna del forno della distilleria, sulla base della deroga prevista nell'ordinanza del Sindaco in condizioni di vento sopra 1,5 m/s di velocità, non risulta che sia mai stata sfruttata dall’Azienda, che ha sempre spento il forno nelle notti successive all'emanazione dell'ordinanza.

Detto questo, l'Agenzia continua a valutare attentamente l'evoluzione dell'attività della distilleria in questa fase di transizione, consapevole che gli impatti che si stanno verificando sono ben lontani dagli standard presupposti dall'autorizzazione, secondo i quali i cattivi odori avvertibili sono ammissibili solo se in misura contenuta, sporadici, di breve durata.

Per questo stiamo dando un'elevata priorità all'attività di controllo sull'azienda ed all'acquisizione di tutti gli elementi che possano contribuire alla rivalutazione dell'autorizzazione, come già previsto dall'atto rilasciato dalla Regione Toscana.

In questo senso sottolineiamo anche la necessità della massima attenzione da parte dell'Azienda alla costante verifica delle ricadute ambientali della propria attività e ad una più puntuale tenuta sotto controllo delle fasi del processo che danno luogo ad emissioni in atmosfera. A questo proposito sono state formulate anche delle richieste di provvedimenti alla Regione Toscana a seguito del sopralluogo del 20 marzo.

Rispetto alla polemica del Comitato ci preme inoltre mettere a fuoco il tema della responsabilità delle valutazioni tecniche negli atti della pubblica amministrazione e, in particolare, nelle proposte di ordinanza.

ARPAT è un ente pubblico dotato di autonomia tecnico gestionale e svolge attività di supporto tecnico in campo ambientale alle Amministrazioni per la produzione di atti che autorizzano e regolano le attività delle aziende, come previsto dalla L. 132/2016 che istituisce il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e dalla LRT 30/2009 che disciplina l’istituzione e l’attività di ARPAT. Le normative citate prevedono, altresì, l’imparzialità e la terzietà dell’agire dell’Agenzia. Le proprie valutazioni sono fondate sulla conoscenza tecnica e, pur non essendo vincolanti, il loro superamento deve essere motivato, né è previsto che gli Enti competenti ad emettere gli atti autorizzativi debbano svolgere un'attività di supervisione e/o validazione tecnica delle istruttorie. Questo quadro di responsabilità trova conferma nel fatto che ARPAT risponde in giudizio dei propri pareri.

Consapevole di tale ruolo e responsabilità, l'Agenzia fin dalla sua istituzione ha investito molte risorse per assicurare la massima qualità dei processi che conducono alla formulazione dei propri atti. Proprio per questo motivo tutta l'attività tecnica è gestita secondo un sistema di assicurazione della qualità certificato secondo lo standard ISO 9001, mentre i laboratori sono accreditati per rispondere alla norma per l'assicurazione della qualità dell'attività di prova secondo la norma ISO 17025. Da questo discende un impegno costante già nelle attività preliminari e collaterali all’emanazione degli atti.
Nel caso in questione si sta parlando di un provvedimento contingibile e urgente la cui proposta è stata emanata a meno di 10 ore dalla conclusione del sopralluogo e dai cui esiti prende le mosse. Si tratta quindi di un caso nel quale serve contemperare la rapidità della definizione della proposta con gli affinamenti istruttori necessari a garantire la robustezza e l'efficacia di quanto proposto. Il parere formulato al Sindaco ne dà conto, evidenziando la possibilità che la proposta debba essere affinata sulla base delle ulteriori valutazioni che potranno essere condotte in tempi successivi all'emanazione dell'ordinanza.

Trattandosi di un provvedimento contingibile ed urgente, e non di una revisione dell'autorizzazione, ARPAT ha demandato al Sindaco tutte le valutazioni discrezionali sulla opportunità di adottare un provvedimento del genere, ma non ha mai pensato di dover rimettere alle sue valutazioni né l'individuazione di quali dovessero essere le azioni efficaci a correggere la grave situazione di maleodoranza che si stava verificando né, tanto meno, la definizione dei livelli soglia dei parametri meteorologici che richiedevano l'attivazione del provvedimento restrittivo.

Si tratta evidentemente di questioni tecniche, che competono quindi all’Agenzia e che ricadono sotto la nostra responsabilità tecnica. Per questo motivo il valore soglia della velocità del vento pari a 1,5 m/s nelle ore notturne, al di sopra del quale si era ritenuta non giustificata la necessità far spegnere il forno, è stato definito nella nostra prima proposta con una valutazione di tipo speditivo, sulla base dei dati raccolti in tempo reale dalla stazione meteorologica aziendale e di quelle delle stazioni meteorologiche pubbliche disponibili nell'area, ma è stato poi sottoposto autonomamente ad una verifica più approfondita per valutare se:

  • il parametro velocità del vento fosse un buon indicatore del rischio di condizioni particolarmente favorevoli all'accumulo degli inquinanti emessi dal forno, in questo periodo dell'anno;
  • il valore di 1,5 m/s fosse adeguato per distinguere le situazioni in cui questo rischio è presente da quello in cui è trascurabile, o se invece dovesse essere comunicata al Sindaco la necessità di modificarlo.

La valutazione, che è contenuta in un allegato alla relazione inviata l'8 aprile alle amministrazioni, ha confermato per entrambi gli aspetti la bontà della scelta fatta con la prima proposta.

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