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End of Waste: i controlli sugli impianti di recupero rifiuti autorizzati “caso per caso”
Criteri e requisiti definiti dalle Linee Guida SNPA per l’applicazione della disciplina End of Waste e controlli svolti in Toscana
Da rifiuto a non-rifiuto. È questo il significato del termine "end of waste" – in italiano cessazione della qualifica di rifiuto – con cui si indica il processo di recupero che porta i rifiuti a diventare prodotti nuovamente utilizzabili. L’obiettivo è quello di favorire la circolarità delle sostanze e miscele al fine di ridurre il consumo di risorse, in linea con le strategie comunitarie in materia di economia circolare e in materia di rifiuti.
L’art.184 ter del DLgs 152/2006 (Codice dell'Ambiente) consente alle autorità competenti, nel caso del nostro territorio la Regione Toscana, di autorizzare la “cessazione della qualifica di rifiuto” di rifiuti sottoposti a un’operazione di recupero, che soddisfino criteri specifici o, se questi non sono stati definiti da Regolamenti UE o Decreti nazionali End of Waste, di autorizzare la cessazione della qualifica di rifiuto individuando, caso per caso, criteri di “uscita” nel rispetto delle quattro condizioni individuate dalla norma, previo parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA o dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale competente per territorio.
Le condizioni previste per la cessazione della qualifica di rifiuto sono le seguenti:
a) la sostanza o l'oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
L’operazione di recupero include il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo ma può consistere anche semplicemente nella verifica della rispondenza ai requisiti stabiliti ai criteri specifici sopra indicati e/o fissati nell’autorizzazione.
Criteri specifici e autorizzazioni “caso per caso”
Al momeno i “criteri specifici” sono stati definiti dalle norme europee e nazionali e approvati per le seguenti filiere:
Altri decreti sono in stato di avanzamento e in futuro verranno approvati criteri specifici per altri settori; uno schema di sintesi è riassunto nel Rapporto sull’Economia Circolare CEN 2021 con lo stato di avanzamento dei decreti di approvazione dei criteri specifici per i vari settori, aggiornato a febbraio 2021.
Al termine delle operazioni di recupero, il rifiuto cessa di essere formalmente tale e può essere riutilizzato ovvero rimesso in circolazione come prodotto recuperato. Il materiale recuperato, che per la prima volta viene utilizzato o immesso sul mercato, rientra a pieno titolo nella normativa applicabile in materia di sostanze chimiche ( Regolamento REACH, CLP, ecc.). È compito del soggetto, persona fisica o giuridica, che per la prima volta utilizza o immette sul mercato il materiale recuperato, individuare e adempiere agli obblighi derivanti dalla normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati.
É bene chiarire che la Registrazione di una sostanza ai sensi del regolamento REACH non costituisce un requisito comprovante la cessazione della qualifica di rifiuto, al contrario la conclusione con esito positivo del processo di recupero costituisce un pre-requisito per l’ingresso nel campo di assoggettabilità del Regolamento REACH, che come noto non si applica ai rifiuti. (Art.184.ter, comma 5.bis).
L'autorità regionale competente, in mancanza di criteri specifici stabiliti da Regolamenti UE o Decreti nazionali End of Waste, rilascia un’autorizzazione “caso per caso” sulla base delle quattro condizioni sopra elencate, definendo nell’autorizzazione i seguenti capisaldi per la costruzione e la conduzione dell’impianto:
a) i materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
c) criteri di qualità per i materiali di cui é cessata la qualifica di rifiuto, in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.
Contestualmente all’istituzione delle autorizzazioni “caso per caso” da parte delle autorità competenti regionali, la Legge 128/2019 ha istituito un sistema di controlli ex post su tali impianti attribuendone la competenza al Sistema Nazionale per la protezione dell’ambiente (di seguito SNPA).
Al fine di poter realizzare in modo omogeneo i controlli in tutto il territorio nazionale Ispra e le agenzie ambientali provinciali e regionali, riunite nel SNPA, hanno definito le modalità operative per realizzare i controlli negli impianti autorizzati caso per caso elaborando specifiche Linee guida approvate nel 2020.
I controlli saranno effettuati a campione sugli impianti per i quali le autorità competenti hanno adottato, riesaminato o rinnovato nuovi provvedimenti autorizzatori “caso per caso” successivamente alla data di entrata in vigore della legge 128/2019 (3 novembre 2019).
I controlli riguarderanno da una parte la conformità all’atto di autorizzazione e dall’altra la conformità alle condizioni di cui al comma 1 dell’art. 184 ter del DLgs 152/2006, in relazione in particolare alle modalità operative e gestionali, ai rifiuti in ingresso, ai processi di recupero e alle sostanze o oggetti in uscita, redigendo, in caso di non conformità, apposita relazione.
Controlli svolti da ARPAT da ottobre 2020 a dicembre 2021
Con le prime autorizzazioni “caso per caso” rilasciate dalla Regione Toscana nel 2020, si sono svolti i primi controlli a livello regionale, a partire da ottobre 2020 e proseguiti nel 2021, per la verifica della conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, agli atti autorizzatori rilasciati nonché alle condizioni di cui al comma 1 dell’art.184 ter del DLgs 152/2006. Il numero dei controlli ha soddisfatto la programmazione e i requisiti stabiliti dalle Linee guida SNPA.
ANNO | STABILIMENTO | SEDE |
2020 (ottobre-dicembre) | Med Link S.r.l. | Aulla (Carrara) |
Ecocentro Toscana S.r.l. | Montemurlo (Prato) | |
2021 | Bicicchi S.r.l. | Loc. Pioppogatto, Massarosa (LU) |
Impec Chimici S.r.l. | Montecatini Val di Cecina (Pisa) | |
A.R.E.A. S.r.l. | Cascina (Pisa) |
Perche a me? Criteri trasparenti per la selezione delle aziende da sottoporre al controllo
La selezione degli impianti da controllare avviene secondo i criteri stabiliti dalle Linee guida SNPA: il campione degli impianti sottoposti al controllo è costituito per ogni regione dalle installazioni autorizzate ai sensi titolo III bis della parte II del D.Lgs. n. 152/2006 (AIA) e dal 5% degli impianti autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, presenti nell’elenco aggiornato delle autorizzazioni rilasciate "caso per caso", suddiviso per Regioni e aggiornato ogni 4 mesi, estratti mediante un generatore casuale di numeri.
In pratica l’elenco numerato trasmesso da ISPRA il primo quadrimestre sarà sottoposto, da parte delle Agenzie, all’estrazione casuale del campione (5% impianti da controllare con un minimo di 3 per anno); i controlli saranno svolti nel quadrimestre.
L’elenco successivo trasmesso da ISPRA nel secondo quadrimestre andrà ad integrare il primo elenco (meno gli impianti già sottoposti a controllo), e così via per i quadrimestri successivi. Ciascun impianto rimarrà nell’elenco per 2 quadrimestri. Gli elenchi sono stati pubblicati sul sito dell’ISPRA.
Il numero dei controlli sugli impianti non soggetti ad AIA non può essere inferiore a 3 in un anno per ogni Regione, salvo che le autorizzazioni rilasciate “caso per caso” siano inferiori.
La metodologia di selezione del campione da sottoporre a controllo sarà riesaminata a conclusione del primo anno di attuazione, valutando la possibilità di individuare flussi di rifiuti prioritari che presentano maggiori rischi per la salute umana e l’ambiente sulla base dei volumi o oggetto di processi di recupero innovativi o destinati all’utilizzo in altri Stati membri.
Ogni anno l'ISPRA redige una relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel corso dell'anno e la comunica al Ministero della Trasnsizione ecologica entro il 31 dicembre. Per assicurare il rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità è stato istituito dal Ministero della Transizione ecologica il REcer, registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero, già operativo dal 30 settembre 2021.
Cosa si controlla?
Gli aspetti principali da controllare in loco sono sintetizzati nello schema seguente, tratto dalle Linee guida SNPA, che riassume le fasi della visita ispettiva ad un impianto di recupero/riciclaggio da cui esita un materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto
Si riportano di seguito alcuni dei requisiti minimi individuati nelle Linee Guida del SNPA. Per eventuali approfondimenti, consultare le Linee guida sul sito del SNPA
Testo di Diletta Mogorovich in collaborazione con il Settore comunicazione e informazione
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