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Rumore da movida: un problema tipicamente estivo

25/07/2024 11:00

L’aumento di manifestazioni all’aperto e le finestre aperte per il caldo creano le condizioni ideali per l’aumento di proteste e conflitti

Rumore da movida: un problema tipicamente estivo

Immagine di freepik

Durante il periodo estivo il rumore diventa un problema che interessa molte realtà locali e tantissimi cittadini. Infatti, in questi mesi si verificano condizioni favorevoli a creare conflittualità determinate dal rumore: da una parte si moltiplicano le manifestazioni, gli spettacoli, i locali che fanno musica all’aperto e, dall’altra, si tengono più frequentemente le finestre aperte per rinfrescare dal tramonto le abitazioni. Tali eventi, temporanei, si vanno ad aggiungere alle attività di carattere permanente quali discoteche, bar, ecc. che in tale stagione determinano a loro volta segnalazioni di disturbo.

Musica all’apertoTutto ciò conduce – specialmente nelle ore serali e notturne – a proteste e conflitti. Si tratta di cercare di contemperare nel modo più efficace il diritto dei cittadini al riposo (che ha implicazioni dirette sulla salvaguardia della salute) con il diritto allo svago ed alla realizzazione di attività ricreativo - turistiche da parte degli operatori economici. Il tutto nel pieno rispetto di quanto prevede la legge.

In questo ambito il ruolo principale è assolto dal Comune. È questo, infatti, l’ente individuato dalla legislazione in materia di inquinamento acustico ad autorizzare le attività che possono produrre rumore (in alcuni casi per attività temporanee quali cantieri e manifestazioni all’aperto, derogando, previo parere della ASL ove previsto dalla normativa, ai limiti per il rumore previsti dagli stessi piani di classificazione acustica adottati dai comuni stessi) e dall’altra è sempre il Comune l'ente competente al controllo del rispetto della normativa sull'inquinamento acustico.

Nel caso di deroga, il Comune deve verificare preliminarmente che il numero di autorizzazioni rilasciate in una determinata area – sullo stesso ricettore – non superi la quota fissata annualmente dal DPGR 2/R 8 gennaio 2014 (art. 16), per le manifestazioni che si svolgono al di fuori delle aree preordinate (art. 11), individuate tali nel piano di classificazione acustica. La norma stabilisce inoltre che il Comune pubblichi, sul sito Web istituzionale, l’elenco aggiornato delle autorizzazioni rilasciate sul proprio territorio (art. 16, co. 9).

Secondo quanto stabilito nelle linee guida regionali sulla gestione degli esposti (Allegato A della DGRT 490/2014), è previsto un controllo preliminare, da parte del Comune, relativamente alla regolarità dell’attività oggetto di segnalazione, con sospensione della stessa se non regolare e con eventuale invito al disturbante a mettere in atto gli accorgimenti per eliminare l’inconveniente, in caso di attività regolarmente autorizzata. Qualora il Comune, espletate queste verifiche, intenda avvalersi di ARPAT per l'effettuazione di controlli fonometrici, deve farne richiesta con contestuale invio della necessaria documentazione (autorizzazione rilasciata dal Comune se prevista, con orari e giorni di apertura, tipo di intrattenimento svolto, documentazione di impatto acustico).

Street foodPresso alcune amministrazioni il controllo fonometrico su questo tipo di attività viene svolto dalla polizia locale – come nel caso del Comune di Firenze –, in base ad accordi fra enti, che consentono un dispiego più consistente delle risorse altrimenti disponibili su questo tipo di accertamenti. Spettano comunque al Comune le verifiche che non necessitano di misure fonometriche come, ad esempio, il rispetto degli orari autorizzati o il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione quali il mantenimento di porte e infissi chiusi, esecuzione musica interna/esterna, tipologia di intrattenimenti con eventuale necessità di licenza pubblico spettacolo. Le linee guida prevedono anche la possibilità di chiedere specifici autocontrolli da parte delle ditte.

Se però la normativa sull’inquinamento acustico tutela i cittadini per il rumore prodotto da attività, al chiuso o all’aperto con resedi, e da diffusione musicale, sia permanente che occasionale, la movida che caratterizza il periodo estivo, nel suo complesso, risulta invece spesso non gestibile con la sola normativa di settore. In questi casi, infatti, il rumore non è imputabile ad una specifica attività, ma all’insieme di rumori di avventori, musica, ma soprattutto di molte persone che stazionano nelle strade, il tutto indotto dai locali ma in alcune situazioni non direttamente imputabile ad essi.

Si possono distinguere in particolare quattro fattispecie di situazioni di rumore da movida e per ciascuna il quadro entro cui i Comuni gestiscono i procedimenti di autorizzazione e controllo e il ruolo dell’Agenzia variano molto:

  1. diffusione musicale svolta all’interno dei locali
  2. attività e manifestazioni musicali temporanee eventualmente in deroga (es. sagre, concerti ma anche eventi organizzati da locali a supporto della attività principale)
  3. vociare degli avventori dei locali, sia al chiuso che negli spazi esterni di pertinenza
  4. schiamazzi dovuti ad assembramenti di persone

Secondo l’esperienza di ARPAT, la fattispecie più problematica in Toscana in questo periodo estivo è senz’altro la seconda. Ci sono infatti tantissime manifestazioni in deroga, che si aggiungono ai locali di somministrazione alimenti e bevande, che comunque fanno un po’ di musica, e ai locali di pubblico spettacolo che estendono la diffusione musicale anche all’esterno.

Alcune amministrazioni hanno messo in piedi iniziative specifiche per affrontare questa situazione, come il caso del Comune di Firenze con il Patto per la movida o il Comune di Forte dei Marmi che ha emesso un’ordinanza per disciplinare gli orari e i limiti di emissione per la diffusione della musica nel periodo estivo ed ha previsto un sistema di controllo dei livelli di rumore da parte dei gestori.

Quando ARPAT riceve richiesta di supporto tecnico da ASL o Comune per manifestazioni e/o eventi particolarmente critici, propone talvolta di prescrivere ai gestori, per eventi di più giorni, l’esecuzione di autocontrolli, anche per responsabilizzare le categorie economiche nella gestione complessiva della problematica.

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