Tesi e tirocini di formazione e orientamento (ex art. 18 Legge 196/97)
I tirocini formativi sono regolati dall’art 18 della Legge 196/97 e dal successivo Regolamento di attuazione (DM 142/98). In Toscana la materia è ulteriormente regolata dalla LR n. 3 del 27 gennaio 2012 ("Modifiche alla Legge Regionale n. 32 del 26 luglio 2002") e dal Regolamento di attuazione n. 11/R del 22 marzo 2012 che modifica il Regolamento regionale 47/R del 8 agosto 2003.
Sulla base della suddetta normativa, ARPAT ha redatto uno specifico "Regolamento per la gestione dei tirocini", in cui stabilisce di attivare esclusivamente tirocini curriculari promossi da Università italiane a favore dei propri studenti e a condizione che abbiano una durata non inferiore alle 100 ore e che lo svolgimento del tirocinio sia all’interno del periodo di frequenza del corso di studi.
Per questi tirocini formativi non è previsto alcun tipo di rimborso spese e/o agevolazione; ad essi non si applica la retribuzione prevista dalla citata LR n. 3 del 27 gennaio 2012.
L’Agenzia e l’Università promotrice stipulano una “convenzione” sulla base del modello allegato al D.M. n. 142 del 25 marzo 1998 o sulla base di uno schema fornito dall’Università. La convenzione viene stipulata soltanto in occasione del primo tirocinio attivato; per i successivi tirocini con la stessa Università è sufficiente la compilazione della Scheda di progetto formativo.
La richiesta di convenzionamento deve essere inviata ad ARPAT - Settore Gestione risorse umane - Via del Ponte alle Mosse n. 211 - 50144 Firenze. Allo stesso indirizzo deve essere inviata la richiesta di attivazione del tirocinio tramite la compilazione della Scheda di progetto formativo. La Scheda deve essere sottoscritta:
- dal tirocinante
- dall'Università promotrice
- dal rappresentante legale di ARPAT
- dal tutor dell'Agenzia e dal Direttore tecnico
- dal tutor dell'Università
Per ulteriori informazioni scrivere una email a claudia.piazza@arpat.toscana.it.