Cosa è la VIA
La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ha l'obiettivo di prevenire i danni ambientali e di assicurare la tutela dell’ambiente nel rispetto dei principi di sostenibilità oltre il mero rispetto della normativa.
La procedura - introdotta in Europa dalla Direttiva Comunitaria 85/337 - si basa sul principio di prevenzione, ovvero sulla individuazione e valutazione oggettiva, in una fase precoce di progettazione, dei potenziali impatti recati da un intervento antropico sull’ambiente, intendendo per Ambiente un sistema complesso costituito da uomo, flora e fauna, suolo, acqua, aria, clima, paesaggio, beni materiali e patrimonio culturale, nonchè le loro interazioni.
La procedura di VIA, preliminare a qualsiasi atto amministrativo e vincolante per la realizzazione del progetto in esame, si conclude con una pronuncia circa la compatibilità ambientale delle opere, che a seconda dei casi, viene rilasciata da:
- Ministero dell'ambiente
- Regione
- Comune
In caso di giudizio positivo la compatibilità ambientale può essere vincolata al rispetto di specifiche prescrizioni, che devono necessariamente essere ottemperate dal proponente con i tempi e modi indicati nell'atto di compatibilità.
Lo strumento fondamentale della VIA è lo studio di impatto ambientale, attraverso il quale il proponente di un opera analizza - effettuando una valutazione di tipo oggettivo - le componenti ambientali in assenza di opera (situazione ante-opera) e le eventuali alterazioni che il progetto proposto può generare su di esse, direttamente o indirettamente, in fase di realizzazione, di esercizio e successiva dismissione. Nel caso in cui siano riscontrati impatti sull'ambiente vengono proposte le adeguate mitigazioni per contenerne la significatività.
Preliminarmente alla presentazione dell'istanza di VIA il proponente dell'opera può attivare un confronto con l'autorità competente e tutte le amministrazioni interessate finalizzato a:
- definire il livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento del procedimento di VIA, secondo la procedura prevista dall’art. 20 D.Lgs 152/06;
- definire i contenuti dello studio di impatto ambientale, secondo la procedura prevista dall'art. 21 D.Lgs. 152/06.
Con riferimento ad alcune tipologie di progetto - riportate nell'allegato IV parte 2 del D.Lgs 152/06 - il proponente deve richiedere all'autorità competente la verifica di assoggettabilità a VIA - secondo la procedura prevista dall' art 19 del D.Lgs. 152/06. Tale verifica è finalizzata ad individuare potenziali impatti in funzione delle specifiche caratteristiche dell'opera e del contesto ambientale in cui questa si inserisce (es. presenza di documentate criticità ambientali, sfruttamento di risorse non rinnovabili, presenza di aree protette o sensibili). Nel caso in cui non siano prevedibili impatti significativi sull'ambiente il progetto viene escluso dalla procedura di VIA e prosegue il suo iter di autorizzazione/realizzazione; in caso contrario viene richiesto l'avvio del procedimento di VIA sviluppando all'interno dello Studio di impatto ambientale le criticità evidenziate e le proposte di mitigazione.
L'autorità competente - sulla base dello studio di impatto ambientale, del progetto e delle proprie competenze ambientali - esprime un giudizio complessivo di compatibilità ambientale dell'opera (art. 25 D.Lgs 152/06).
Uno degli obiettivi peculiari della valutazione di impatto ambientale è il confronto fra diverse soluzioni progettuali presentate - finalizzato all’individuazione oggettiva della alternativa più compatibile con le caratteristiche dell’ambiente - senza escludere l’opzione zero, cioè la non realizzazione dell’opera.
Le procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA - oltre al coinvolgimento di tutti gli Enti interessati e competenti in materia ambientale - prevedono come indispensabile l'informazione e partecipazione del pubblico assicurando in questo modo la trasparenza del processo decisionale. I progetti e la relativa documentazione sono a disposizione del pubblico sui siti web delle amministrazioni competenti. In questo modo tutti i cittadini interessati, e/o le loro associazioni, hanno la possibilità di prendere visione del progetto ed esprimere le loro osservazioni alle Autorità competenti che ne dovranno necessariamente tenere conto nell’espressione del giudizio di compatibilità ambientale, richiedendo al proponente le controdeduzioni in merito.