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Cosa è la valutazione ambientale strategica (VAS)

VAS - Valutazione ambientale strategicaLa valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull’ambiente - secondo quanto stabilito nell’art. 4 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i - “ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile”.

La pubblica amministrazione che elabora il piano/programma (autorità procedente) ovvero la pubblica amministrazione che lo recepisce, adotta o approva - quando a predispone il piano/programma è un soggetto diverso, pubblico o privato - contestualmente al processo di formazione del piano o programma, avvia la valutazione ambientale strategica che comprende:

  • lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;
  • l’elaborazione del rapporto ambientale;
  • lo svolgimento di consultazioni;
  • la valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni;
  • la decisione;
  • l’informazione della decisione;
  • il monitoraggio.

Per ciascuna fase, il Decreto 152/2006 stabilisce modalità di svolgimento, contenuti e soggetti coinvolti.

L’autorità competente è la pubblica amministrazione cui spetta l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l’elaborazione del parere motivato: il provvedimento obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS.

La VAS si applica ai piani e ai programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del decreto;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni.

Per i piani e programmi delle suddette categorie che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori di tali piani e programmi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti (verifica di assoggettabilità) che producano impatti significativi sull’ambiente in base a specifici criteri riportati nell’allegato I del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento.

Per i piani e programmi che non rientrano nelle suddette categorie che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti, è prevista la VAS qualora l’autorità competente valuti (verifica di assoggettabilità) che detti piani/programmi possano avere impatti significativi sull’ambiente.

Per i Piani e Programmi la cui approvazione è di competenza della Regione, degli Enti Locali e degli Enti Parco Regionali si applicano le disposizioni della Legge Regionale 12 febbraio 2010, n.10 Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza.

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