Azioni positive
Le Azioni positive fanno parte di piani triennali - che sono volontari per le aziende private e obbligatori per la PA - e che sono finanziati dal datore di lavoro, pubblico o privato.
Tali piani vanno considerati atti di alta amministrazione, di competenza degli organi di vertice delle PA, che prevedono la consultazione di vari soggetti, quali le OOSS, il CUG e il/la consigliere/a di parità territorialmente competente (il parere non è vincolante).
Le PA che non predispongono i Piani triennali sono passibili della sanzione prevista dal D.Lgs n.165/2001, articolo 6, comma 6; non possono cioè assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette, né possono accedere ai finanziamenti della L.125/91.
Le Azioni positive sono interventi legislativi volti a promuovere il genere sotto rappresentato nel mondo del lavoro, non a causa di motivi oggettivi, bensì come possibile conseguenza di discriminazioni dirette o indirette.
Esse promuovono il principio di eguaglianza “sostanziale”. Si definiscono sulla base degli scopi che intendono raggiungere. Tali scopi sono ben indicati all' art. 42 del D.Lgs n. 198/2006 Adozione e finalità delle Azioni positive (L.125/1991, articolo 1, commi 1 e 2)
Le azioni positive intraprese in ARPAT sono:
- Percorso formativo "Il contesto organizzativo: dal conflitto alle relazioni costruttive"
- Telelavoro per il personale del comparto
- Tutoraggio del personale assente per periodi prolungati, in particolare per congedi parentali (file PDF, 203 KB)
- Codice etico di comportamento per il contrasto alle discriminazioni ed alle violenze morali e psicologiche-mobbing
- Analisi di genere - anno 2013 (file PDF, 459 KB)