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Sei in: Home Agenzia Atti fondamentali dell'Agenzia Regolamento di organizzazione Art. 17 Collegio dei revisori

Art. 17 Collegio dei revisori

  1. Il Collegio dei revisori esercita le funzioni di cui all'articolo 28 della L.R. 30/2009.
  2. Esprime inoltre, in via preventiva, un parere obbligatorio sulla sottoscrizione di accordi integrativi aziendali.
  3. Il Collegio dei revisori, di norma entro il termine di quindici giorni dal ricevimento, formula e trasmette gli eventuali rilievi sull'atto ricevuto. Se il Direttore generale ritiene di adeguarsi ai rilievi trasmessi, entro il termine di dieci giorni, adotta i provvedimenti conseguenti, dandone immediata notizia al Collegio medesimo. In caso contrario, è tenuto comunque a motivare le proprie valutazioni e a comunicarle al Collegio.

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