Art. 24 Cessazione dall’incarico di direttore generale
1. Il contratto del direttore generale può essere risolto anticipatamente con decreto del Presidente della Giunta regionale, che dispone la revoca della nomina, oltre che per i motivi previsti dall’articolo 15, comma 4, della l.r. 5/2008, per i seguenti motivi:
a) grave perdita del conto economico;
b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal piano triennale delle attività per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore generale.
b bis) valutazione negativa, effettuata ai sensi dell’articolo 22, comma 8 bis, sul conseguimento degli obiettivi definiti dalla programmazione della prestazione organizzativa, di cui all’articolo 16 bis;
b ter) mancata adozione del budget economico o del bilancio di esercizio oppure adozione degli stessi oltre trenta giorni rispetto ai termini previsti all’articolo 31, commi 2 e 6 per cause imputabili alla responsabilità del direttore generale.
2. Qualora il direttore generale cessi dall’incarico, è sostituito dal direttore più anziano tra il direttore amministrativo ed il direttore tecnico, fino alla nomina del successore e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni.