Art. 21 Organi dell’ARPAT
1. Sono organi dell’ARPAT:
a) il direttore generale;
b) il collegio dei revisori.
1 bis. Per quanto non previsto dalla presente legge, agli organi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).